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Compensazioni FER: il TAR fissa i limiti Stampa E-mail

Compensazioni FER: il TAR fissa i limiti

di Andrea Leonforte e Antonio Fuiano, Parola Associati Studio Legale


La transizione energetica ha bisogno di consenso territoriale e di regole certe. La centralità della Conferenza di Servizi come luogo di composizione degli interessi e la responsabilità degli enti locali: collaborazione, non negoziazione parallela


Quello delle misure di compensazione destinate ai Comuni interessati da attività impattanti sui loro territori è un tema ben noto agli operatori del settore energetico. È molto frequente trovarsi nella situazione di dover promuovere (o subire) contenziosi nei confronti di autorità locali che non applicano correttamente i principi della materia.

Le misure compensative hanno l’obiettivo di ristorare gli enti locali dalle conseguenze derivanti dalla presenza di concentrazioni di attività impattanti sui rispettivi territori, favorendo interventi compensativi che abbiano un collegamento oggettivo e concreto con il contesto interessato e con le esigenze della comunità locale. Possono riguardare, ad esempio, opere di miglioramento ambientale, interventi di riqualificazione, azioni di efficientamento energetico o iniziative che rendano più equilibrato il rapporto tra infrastruttura e territorio. In questa prospettiva, rappresentano uno strumento di composizione degli interessi, non una leva negoziale sganciata dal procedimento autorizzativo.

Le regole: cosa dice la legge
La disciplina delle misure compensative è ormai consolidata: è stata introdotta prima in termini generali dalla Legge 239/2004 e successivamente, con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), dal decreto ministeriale 10 settembre 2010.

La Legge 239/2004 ha imposto per la prima volta allo Stato e alle Regioni di garantire un adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche. Il testo prevede eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture altamente impattanti, ivi inclusi gli impianti FER (inizialmente esclusi, ma poi ricompresi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 383/2005).

Successivamente, con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 sono state adottate le Linee guida per i procedimenti autorizzativi degli impianti FER, che hanno introdotto una serie di principi generali anche in materia di misure compensative. Le linee guida, tuttora vigenti, prevedono che le misure compensative debbano avere carattere ambientale e territoriale e non possano tradursi in benefici meramente patrimoniali o economici. Devono essere eventuali e proporzionate e, soprattutto, devono essere definite nella sede procedimentale propria, cioè nella Conferenza di Servizi, sentiti i Comuni interessati.

Questo passaggio è essenziale, perché impedisce di considerare la compensazione come una trattativa parallela, autonoma e potenzialmente indefinita rispetto al procedimento autorizzativo. Infine, le linee guida fissano un tetto massimo al valore economico delle misure compensative, che non può superare il 3 per cento dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, comprensivi degli incentivi vigenti. Così si assicura un equo bilanciamento tra le esigenze degli enti locali e la sostenibilità economica delle iniziative imprenditoriali nel settore. [...]


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