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Concessioni idroelettriche: tra stabilità normativa e mancanza di reciprocità Stampa E-mail

Concessioni idroelettriche: tra stabilità normativa e mancanza di reciprocità

di Giuseppe Giordano



La disciplina normativa dei rinnovi delle grandi e piccole concessioni idroelettriche. Tra influenze comunitarie e ultimi sviluppi nazionali, alcuni legittimi dubbi (non solo italiani) sulla necessità di attuare un procedimento concorrenziale

Il quadro normativo di riferimento delle derivazioni idroelettriche è segnato da una complessità dovuta all’intersecazione delle materie legislative concorrenti in tema di energia, concorrenza e ambiente. Queste materie sono ripartite tra Stato e Regioni in un settore nevralgico, quello del mercato dell’energia, che è passato dal monopolio statale della produzione di energia elettrica con la nazionalizzazione e l’istituzione di Enel per arrivare, influenzati dalla normativa comunitaria, alla liberalizzazione della produzione e vendita.

Nel contesto di libero accesso al mercato, i nuovi impianti idroelettrici sono caratterizzati dalla peculiarità del dualismo tra titolo autorizzatorio e concessorio, che comporta la necessità di richiedere e ottenere due provvedimenti amministrativi per poter produrre energia elettrica da fonte idrica, affrontando anche due differenti procedimenti amministrativi.

Il cuore della questione:
l’articolo 12 della Direttiva Servizi

In relazione al tema dei rinnovi delle concessioni idroelettriche, l’influenza comunitaria ha segnato il campo, prima, con i trattati e, poi, con le Direttive 96/92/CE, 2001/77/CE e 2009/28/CE. A seguito di questi, il varo del Decreto Bersani (D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) ha mutato lo scenario nazionale della produzione di energia elettrica e, nello specifico, anche dell’idroelettrico.

Il tema della riassegnazione delle concessioni idroelettriche, infatti, ha assunto crescente rilevanza proprio nell’ambito del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, diretto a scardinare il monopolio statale della produzione di elettricità attraverso l’introduzione di norme comuni per il mercato interno dell’energia. È stato così abbandonato il progetto di mantenere nelle mani dello Stato le derivazioni d’acqua per prevedere, fra l’altro, una rinnovata previsione della scadenza delle concessioni idroelettriche (che era stata eliminata per le centrali che avevano subito la nazionalizzazione).

Con specifico riguardo alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua, l’articolo 12 del Decreto Bersani, con disciplina più volte rivista nell’ultimo quarto di secolo, ha previsto la possibilità per chiunque di concorrere per la riassegnazione di una concessione di grande derivazione scaduta, sulla base di un nuovo modello di aggiudicazione delle utenze idriche improntato (secondo i nuovi canoni europei) ai principi della concorrenza, imparzialità e trasparenza, con le finalità dichiarate di liberalizzazione e integrazione del mercato europeo.

Secondo un’interpretazione del diritto dell’UE, infatti, la gestione di centrali per la generazione di energia idroelettrica deve essere intesa come servizio fornito dietro retribuzione, ai sensi della Direttiva Servizi (direttiva sui Servizi n. 2006/123/CE, articolo 12: selezione tra diversi candidati) e non come concessione ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

Le esigenze sottese alla previsione di cui all’attuale versione dell’articolo 12 della Direttiva Servizi impongono che, per la loro assegnazione, si debba procedere con l’indizione di procedure di selezione connotate da garanzie d’imparzialità e di trasparenza e caratterizzate da un’adeguata pubblicità dell’avvio delle procedure e del loro svolgimento e completamento, senza procedure di rinnovo automatico attributive di vantaggi al concessionario uscente.

La normativa vigente è invece diversa per le piccole concessioni idroelettriche, che non rientrano nel campo applicativo dell’articolo 12 d.lgs. 79/1999.[...]

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