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Presunzione di interesse pubblico prevalente per le FER: primi tentativi di applicazione? |
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Interesse pubblico prevalente per le FER: tentativi di applicazione?
di Giuseppe Giordano

Prima vera attuazione dell’effetto utile della presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti rinnovabili. Il TAR Puglia riconosce la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico
In un contesto giuridico in cui la presunzione di interesse pubblico prevalente è ormai una certezza normativa - in considerazione delle previsioni introdotte a livello euro-unitario, prima dal Regolamento 2022/2577 e poi con la Direttiva 2023/2413, nonché recepite a livello nazionale, con il d.lgs. n. 190/2024 - si deve constatare una prassi applicativa che tende a considerare la presunzione in argomento una mera presunzione relativa.
Di fatto, non esclude il bilanciamento degli interessi coinvolti, onerando soltanto le Amministrazioni decidenti di dimostrare che gli effetti positivi di un impianto FER, ancorché riconosciuti come prevalenti ope legis, siano effettivamente vanificati da impatti negativi non mitigabili né compensabili sull’ambiente.
La posizione della giurisprudenza, dunque, sembra essere quella di ritenere che la valutazione in ordine all’interesse pubblico prevalente delle fonti rinnovabili sia, in ogni caso, rimessa alla discrezionalità amministrativa (e in tale ottica non sindacabile, se non nei noti limiti previsti dall’ordinamento). Ma questo comporta il rischio di sfociare, in sostanza, in una non giustiziabilità di fatto di tale interesse prevalente.
In questo scenario, merita di essere richiamata con particolare interesse la recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sentenza 30.10.2025 n. 1217 TAR Puglia) che ha riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile (nel caso di specie, un impianto agri-fotovoltaico), nell’ambito del Provvedimento Unico Ambientale (PUA) di cui all’articolo 27 del Testo Unico Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152).
La sentenza in esame si pronuncia sull’istituto del silenzio-assenso orizzontale - di cui all’articolo 17-bis della Legge n. 241/1990 - tra Amministrazioni co-decidenti, a valle di un contrasto sorto nell’ambito della valutazione di impatto ambientale del progetto: il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il parere negativo del Ministero della Cultura (MiC), quest’ultimo pervenuto tardivamente rispetto ai termini perentori previsti dal Testo Unico Ambiente. [...]
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