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VIA, non solo ambiente: sulla bilancia tutti gli interessi in gioco Stampa E-mail

VIA, non solo ambiente: sulla bilancia
tutti gli interessi in gioco

di Giuseppe Giordano



La Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) non si ferma ai pareri negativi di Soprintendenza e Comune. Il Consiglio di Stato chiarisce il bilanciamento degli interessi in gioco e riconosce la presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti rinnovabili. La transizione passa (anche) dal diritto?

Con un’interessante pronuncia (sentenze 7.07.2025 nn. 5888/25 e 5889/25) il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per un impianto eolico in Toscana.
La sentenza riafferma che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è un procedimento complesso nel quale, pur se l’impatto è valutato rispetto all’incidenza ambientale e paesaggistica che potrebbe avere un determinato progetto sull’ambiente circostante, si valorizza e si tiene conto anche delle implicazioni sociali, economiche e produttive correlate all’opera stessa.

Come è stato condivisibilmente statuito, «non si è in presenza di un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati» (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112; Sez. II, 07 settembre 2020, n. 5380; Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1805).

Nello specifico, si tratta di una VIA favorevole resa contro i pareri negativi in materia paesaggistico-ambientale (Soprintendenza e Comune). Il Consiglio di Stato ribadisce, innanzitutto, la natura ampiamente discrezionale del giudizio di compatibilità ambientale che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico sulla base di canoni scientifici e tecnici, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale, con la conseguenza che il Giudice Amministrativo può sindacarlo soltanto attraverso un controllo dei soli profili di legittimità dell’azione pubblica.

In particolare, nella pronuncia vengono rimarcate le caratteristiche che il sindacato giudiziale assume in merito alle valutazioni discrezionali rese dalle Amministrazioni, il quale:

deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;
⚫ non può avvalersi di criteri che portano a evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;
⚫ deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai prim
i (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n. 3112 e ivi ulteriore giurisprudenza).

Dunque, il giudice «non può sostituire alla ponderazione dell’interesse prevalente da parte dell’Amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento […], poiché tale giudizio - ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera - è quello che più si approssima alla scelta di merito» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2023 n. 8187).

Sulla base di tali premesse, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la decisione del TAR nella parte in cui ha rilevato che la determinazione conclusiva del procedimento fosse sorretta da un’esaustiva motivazione circa la volontà di far prevalere l’interesse alla diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabile nell’ottica del conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea e recepiti in ambito nazionale, oltre che logicamente ineccepibile e priva di profili di contraddittorietà, incongruenza, illogicità, difetto di proporzionalità.[...]

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