|
CIP 6/92 e certificati verdi: incompatibilità contestuale, successiva o assoluta? |
|
|
|
CIP 6/92 e certificati verdi: incompatibilità contestuale, successiva o assoluta?
di Giorgio Capra

Il divieto di cumulo tra gli incentivi CIP 6/92 e i certificati verdi non opera in caso di diniego o di perdita retroattiva dei benefici di cui al CIP 6/92. Analisi della sentenza 19 luglio 2025 n. 14350 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Con la sentenza 19 luglio 2025 n. 14350, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha chiarito l’effettiva portata del divieto di cumulo tra gli incentivi CIP 6/92 e i certificati verdi.
Dal disposto dell’articolo 11 comma 3 del d.lgs. n. 79/1999, la giurisprudenza ha ricavato una generale incompatibilità tra gli incentivi CIP 6/92 e i certificati verdi, intesa non solo in senso contestuale (con la preclusione di una contemporanea incentivazione con entrambi i meccanismi) ma anche successiva, nel senso che l’avvenuta percezione di incentivi CIP 6/92 sulla produzione di un impianto preclude a che, cessato il periodo di efficacia della convenzione CIP 6/92, l’energia prodotta da tale impianto possa beneficiare anche dei certificati verdi.
Nella fattispecie sottesa alla sentenza n. 14350/2025, il GSE aveva tentato di estendere la portata del divieto di cumulo sino a ricomprendervi il caso in cui gli incentivi CIP 6/92 originariamente corrisposti fossero stati però recuperati dal Gestore con efficacia ex tunc, sul presupposto della loro originaria non spettanza.
E ciò sulla base di una ritenuta incompatibilità assoluta tra i due meccanismi e del fatto che, sino alla decisione di procedere al loro integrale recupero, il produttore aveva comunque incassato gli incentivi CIP 6/92.
In accoglimento del ricorso presentato dal produttore, il TAR ha invece chiarito che il divieto di cumulo tra i due meccanismi presuppone che gli incentivi CIP 6/92 non siano stati solamente richiesti o precariamente ottenuti, ma che l’operatore ne abbia effettivamente goduto a pieno titolo. [...]
PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO ABBONATI ALLA RIVISTA
© nuova-energia | RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|