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La presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti rinnovabili: a che punto siamo? |
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La presunzione di interesse pubblico prevalente per le fonti rinnovabili:
a che punto siamo?
di Antonio Persico

Per rendere più semplice l’approvazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, il Regolamento 2022/2577 e poi la Direttiva 2023/2413 hanno introdotto nel diritto dell’Unione una presunzione di interesse pubblico prevalente per le FER rispetto agli altri interessi in gioco
Al fine di rendere più semplice l’approvazione di progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, il Regolamento 2022/2577 e poi la Direttiva 2023/2413 hanno introdotto, nel diritto dell’Unione, una presunzione di interesse pubblico prevalente di questi impianti rispetto agli altri interessi in gioco.
Entrambe le fonti specificano che la presunzione si applica in sede di ponderazione degli interessi nei singoli casi concreti, e sanciscono la possibilità di derogare agli obblighi derivanti da una serie di direttive europee a protezione dell’ambiente, e in particolare: agli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ai sensi della Direttiva (2000/60/CE) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; ai regimi e alle misure di tutela per le specie della flora e della fauna protetta ai sensi della Direttiva (92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; e in particolare, a tutela delle specie avicole protette ai sensi della Direttiva (2009/147/CE).
La deroga consente altresì di superare una valutazione di incidenza negativa sui siti Natura 2000 ai sensi della predetta Direttiva habitat.
Il Regolamento 2022/2577 ha natura emergenziale ed è applicabile - per definizione - immediatamente in tutti i suoi punti. Il Regolamento trova applicazione per un periodo di 18 mesi dalla sua entrata in vigore e si applica alle istanze presentate in questo lasso di tempo. Gli Stati membri, tuttavia, possono decidere di rendere obbligatoria la presunzione anche per le istanze già pendenti.
Purtroppo, l’Italia non si è formalmente avvalsa di tale opportunità, che avrebbe potuto contribuire a sbloccare una serie di progetti in attesa di definizione per un quantitativo di potenza da installare sicuramente rilevante, alla luce dei noti ritardi del permitting concernente gli impianti di grandi dimensioni.
Successivamente, il nuovo articolo 16 septies della Direttiva RED II (2018/2001), introdotto dalla Direttiva RED III (2413/2023), ha confermato i contenuti della presunzione in questione, estendendone l’applicazione sino al raggiungimento della neutralità climatica (prevista per il 2050). Poiché la nuova norma è veicolata da una Direttiva, essa necessita di una trasposizione in sede nazionale. [...]
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