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Le sfide del nuovo PNIEC: obiettivi e azioni Stampa E-mail

Le sfide del nuovo PNIEC:
obiettivi e azioni

di Luigi De Paoli, Università Bocconi


L’UE ha messo la lotta ai cambiamenti climatici al primo posto.
È difficile non concordare con questo obiettivo, tuttavia ciò non significa che tutte le politiche energia-clima europee siano ben disegnate, che rispettino l’ordine di convenienza economica o il principio di neutralità tecnologica. Un’analisi del PNIEC 2024


La strada per arrivare all’Unione Europea è stata segnata fin dall’inizio dalla volontà di costruire una politica energetica comune. Basti pensare che il primo passo è stato il trattato di Parigi del 1951 che istituiva la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) per garantire ai sei Paesi firmatari (Francia, Germania, Italia e Benelux) l’accesso paritario alla fonte energetica allora dominante (il carbone) e all’acciaio necessario alla ricostruzione infrastrutturale e industriale del dopoguerra.

Anche a Roma nel 1957, accanto al Trattato per l’istituzione della Comunità economica europea (CEE), da cui si fa solitamente iniziare l’esperienza comunitaria europea, fu firmato il Trattato per la Comunità dell’energia atomica (meglio noto come Euratom) per la messa in comune degli sforzi di ricerca e sfruttamento dell’energia nucleare che allora appariva come la nuova fonte destinata a soddisfare i fabbisogni energetici futuri degli Stati membri.

Da allora il tema dell’energia è sempre rimasto presente nelle preoccupazioni della politica comune dell’UE, anche se i Paesi membri (allargatisi progressivamente fino a 28 e ora ridotti a 27 dopo l’uscita nel 2020 del Regno Unito) hanno sempre rivendicato un certo grado di autonomia, considerando la definizione della politica energetica un elemento fondamentale per garantire la sicurezza e la coesione sociale nazionale.

Il problema è stato (parzialmente) risolto con l’articolo 194 del Trattato di Lisbona del 2007 (TFUE) che stabilisce che “la politica energetica europea, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, ha lo scopo di:

a. garantire il funzionamento del mercato interno dell’energia;
b. garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione
c. promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;
d. promuovere l’interconnessione delle reti energetiche”.

Il comma due del medesimo articolo, dopo aver stabilito che le decisioni riguardanti i punti precedenti seguono la procedura ordinaria che prevede il cosiddetto trilogo (negoziazioni e confronto tra Parlamento, Consiglio e Commissione), ribadisce però che tali decisioni “non incidono sul diritto di uno Stato Membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico”.[...]

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