La legge Calderoli: implicazioni, questioni aperte e possibili scenari |
|
|
La legge Calderoli: implicazioni,
questioni aperte e possibili scenari
di Antonio Di Martino
La rilevanza che la legge n. 86/2024 è chiamata a rivestire fa emergere l’opportunità di esaminarne i contenuti sul piano giuridico, portando l’attenzione su alcuni profili della disciplina per l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata
La legge n. 86/2024 (nota come legge Calderoli) ha approvato la disciplina per l’attuazione del regionalismo differenziato che è previsto dall’articolo 116 comma terzo della Costituzione. Obiettivo della legge è individuare e dettagliare le procedure per riconoscere una maggiore autonomia legislativa alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano espressa richiesta.
Alcuni aspetti della disciplina sollevano perplessità e suscitano dubbi (anche) di legittimità costituzionale. In ogni caso, l’intera architettura del regionalismo differenziato appare ancora in fieri, nell’attesa che l’Esecutivo eserciti la delega legislativa che è stata prevista per determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) inerenti a un ampio gruppo di materie (e ambiti di materie) e che siano avviati i primi e concreti negoziati tra Stato e Regioni.
Nel frattempo, sullo sfondo, si staglia l’ipotesi del possibile referendum abrogativo della stessa legge Calderoli, per il quale è in corso la raccolta delle firme su impulso delle forze politiche di opposizione. Questa la breve sintesi; entriamo nel dettaglio dei fatti. La legge 26 giugno 2024 n. 86 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina per attuare l’istituto del cosiddetto regionalismo differenziato.
L’articolo 116, comma 3 della nostra Costituzione consente di attribuire alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano un’esplicita richiesta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le materie specificate nel terzo comma dell’articolo 117 – quindi, le venti materie attribuite di norma alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni – nonché su tre materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo – ossia, le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato – e corrispondenti alla organizzazione della giustizia di pace, alle norme generali sull’istruzione e alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Lo scopo della legge n. 86/2024 è appunto quello di definire le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione: si tratta, del resto, di un obiettivo inserito espressamente tra i punti programmatici illustrati al Parlamento dall’onorevole Giorgia Meloni in occasione del voto di fiducia per l’insediamento dell’attuale Esecutivo. [...]
PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO ABBONATI ALLA RIVISTA
© nuova-energia | RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|