Concessioni d’acqua di privati, la Cassazione torna sul tema

Concessioni d’acqua di privati su acquedotti,
la Cassazione torna sul tema

di Giovanni Battista Conte / avvocato in Roma


LE QUESTIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI SU CANALI, ACQUEDOTTI E IN GENERALE SULLE OPERE DI DERIVAZIONE DI ALTRI, COSTITUISCONO SPESSO MOTIVO DI CONTRASTO FRA I PRIMI CONCESSIONARI E I SOGGETTI CHE INTENDONO REALIZZARE NUOVI IMPIANTI.

Con la recentissima ordinanza 19344/2022 la Cassazione ha analizzato un ricorso proposto dal gestore dell’acquedotto che si era opposto all’iniziativa di una società di realizzare una piccola centrale idroelettrica posizionando una turbina all’interno dello schema acquedottistico.

In primo luogo, si ribadisce che il rilascio della concessione al di fuori del procedimento di autorizzazione unica non è illegittimo. Il provvedimento concessorio può anche essere rilasciato in un procedimento autonomo e tale scelta, seppure possa condurre a un maggiore impiego di tempo, non comporta l’illegittimità del provvedimento.

Inoltre, un piccolo impianto idroelettrico, per le sue dimensioni non rientra fra quelli che devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tantomeno la presenza di altri impianti destinati ad analoga attività produttiva obbliga l’amministrazione procedente a effettuare la VIA, in quanto la concessione dell’acqua, già derivata a fini potabili, anche a fini idroelettrici non crea pressioni aggiuntive sulla risorsa idrica.

Sotto altro aspetto la Cassazione chiarisce che non può dirsi che un impianto realizzato su acquedotto insista su un’area protetta per il solo motivo che l’opera di presa dell’acquedotto è all’interno di un parco, dovendosi invece far riferimento a questi fini alla localizzazione dell’impianto destinato allo sfruttamento idroelettrico della risorsa già captata.

La sentenza, peraltro, mette in risalto che nella fase di merito si era sottolineato che, trattandosi di un impianto da allocarsi all’interno di un’infrastruttura esistente, questo è necessariamente incapace di produrre un impatto significativo. Prosegue la sentenza chiarendo che un impianto su acquedotto esistente, in linea di massima, non è idoneo a compromettere l’uso potabile né ad influire sul deflusso minimo vitale o a compromettere il bilancio idrico.

Gli impianti di questo genere, infatti, costituiscono un caso di uso multiplo della risorsa e quindi di “couso” e non di quello differente della sottensione, perché non postulano l’incompatibilità tecnica dei due impianti. Nel caso dei normali impianti su acquedotto la risorsa idrica, inizialmente destinata a uso idropotabile, risulta suscettibile di utilizzazione (con un impianto ritenuto di ridotto impatto, sia ambientale sia strutturale) anche a fini idroelettrici e senza che la portata del flusso sia incisa, essendo invece restituita all’uso primario.

Nel caso di un impianto su acquedotto la risorsa non viene definitivamente sottratta alla destinazione del consumo umano ma soltanto sfruttata a diverso fine, durante il suo percorso all’interno della rete acquedottistica, per essere poi restituita al detto fine. [...]


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