Acqua che scorre. Le reti dei consorzi e la concorrenza nel mercato idroelettrico

Acqua che scorre. Le reti dei consorzi
e la concorrenza nel mercato idroelettrico

di Giovanni Battista Conte / Avvocato in Roma


È RADICATO IL CONVINCIMENTO CHE LA PRODUZIONE DI ENERGIA DOVREBBE ESSERE GESTITA DAGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI. TRA QUESTI, I CONSORZI DI BONIFICA. SU QUESTO TEMA UNA INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (TSAP).

Tra sorpassi e frenate la libertà di produzione e vendita dell’energia prosegue il suo cammino, affrontando di volta in volta singoli casi che dimostrano quanto sia ancora radicato il convincimento che la produzione di energia dovrebbe pur sempre essere gestita preferenzialmente dagli enti pubblici territoriali e da altri enti pubblici. Tra questi rientrano senz’altro i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli enti acquedottistici, che spesso si ritiene debbano gestire in modo libero - anche a fini idroelettrici - le acque fluenti nelle proprie reti, prevalendo su eventuali concorrenti. Su questo tema sembra interessante una recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) dove si puntualizza quali siano i criteri per interpretare le norme esistenti quando si tratta di mercato dell’energia.

Il giudice parte dall’affermazione di principio che, a fronte di diverse norme regolatrici che non sono necessariamente tutte conformi al diritto europeo, l’interpretazione deve andare alla ricerca di un risultato interpretativo concretamente idoneo a conseguire una soluzione conforme alle norme dell’Unione. In altre parole, occorre seguire un criterio sostanzialista che miri a un risultato interpretativo concretamente idoneo a conseguire una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla fonte europea. Nell’ottenimento dei titoli autorizzativi o concessori degli impianti di produzione d’energia da fonte rinnovabile, la direttiva 2009/28/CE prescrive che il procedimento deve essere trasparente, non discriminatorio, e che le norme in materia non contengano disposizioni discriminatorie tra i partecipanti (vedi i considerato 40 e 13).

Nel caso specifico si trattava di un produttore che aveva chiesto la concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico da un canale consortile; molti anni dopo il medesimo Consorzio voleva ottenere per sé la concessione in forza dell’articolo 166 del Testo Unico dell’Ambiente (d. lgs 152/2006). Questo articolo prevede che i consorzi di bonifica e irrigazione, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per la produzione di energia idroelettrica (è previsto che l’Autorità di bacino si esprima entro 120 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata). Secondo il TSAP l’interpretazione
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