Cogenerazione con macchinari riutilizzati e diritto all’incentivo

Cogenerazione con macchinari riutilizzati,
non viene meno il diritto all’incentivo

di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma


Il TAR del Lazio ha analizzato la vicenda di un cogeneratore realizzato con macchinari riutilizzati e ha ritenuto che questo non faccia venir meno il diritto agli incentivi.


Una società tessile, facente parte di un noto gruppo nazionale, aveva realizzato un impianto di cogenerazione in uno stabilimento. L’impianto era ubicato in una sorta di container che ne permette lo spostamento in caso di necessità. Avendo abbandonato il complesso industriale in cui l’impianto era stato realizzato, lo stesso è stato spostato in un altro sito operativo. Una volta risistemato l’impianto, la società ha chiesto l’incentivo.

Il GSE non ha concesso l’incentivo perché, a suo dire, non può essere riconosciuta la qualifica di nuovo impianto di cogenerazione a un impianto che adopera macchinari già impiegati altrove.
Il TAR del Lazio, con la sentenza 9165/2020 ricorda che il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento è riconosciuto dall’articolo 30, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, “per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all’energia autoconsumata sul sito di produzione…”.

Continua la sentenza affermando che i requisiti soggettivi, ai fini dell’accesso agli incentivi, per le unità di cogenerazione devono corrispondere alle caratteristiche descritte all’articolo 2 del D.M. 5 settembre 2011, che fa a sua volta richiamo alle definizioni contenute nel d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20.
In particolare, per quel che ci occupa:

• “nuova unità di cogenerazione” è l’“unità di cogenerazione entrata in esercizio, a seguito di nuova costruzione, dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007” (cfr. articolo 2, co. 1, lett. c, D.M. 5 settembre 2011);
• la “data di entrata in esercizio di una unità di cogenerazione” è la “data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale, come risulta dalla denuncia dell’UTF di attivazione di officina elettrica” (cfr. articolo 2, co. 1, lett. d, D.M. 5 settembre 2011).

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. gli incentivi sono dovuti “alle unità di cogenerazione entrate in esercizio, come nuove unità di cogenerazione ovvero come rifacimento di unità esistenti secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere dal 7 marzo 2007, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007”. In sintesi, ai fini dell’accesso agli incentivi l’unità di cogenerazione deve essere nuova oppure oggetto di rifacimento secondo le condizioni prescritte. [...]

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