Non perdiamoci di vista

Non perdiamoci di vista

di FRANCESCO ANDREOTTI e FRANCESCA FLOCCIA


Il 1° gennaio 2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il cosiddetto SISTRI, attraverso il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge n. 12 dell’11 febbraio 2019.

Il SISTRI era il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali, che avrebbe dovuto consentire di ottenere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti a livello nazionale. Era stato istituito dal decreto 17 dicembre 2009, che aveva introdotto l’onere di iscrizione per i soggetti obbligati, ed era disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), all’articolo 188-ter.

Tuttavia, al momento della sua soppressione, a quasi dieci anni dalla nascita, il SISTRI non era ancora pienamente operativo: infatti, per i rifiuti speciali continuava a sussistere un doppio regime, con la registrazione sia cartacea che informatizzata, poiché la definizione dei termini di attuazione e delle sanzioni per i soggetti obbligati era stata prorogata da svariati atti normativi e, indirettamente, da numerose e complesse vicende giudiziarie.
Infatti, erano vigenti, solo dal 1° febbraio 2015, le sanzioni per mancata iscrizione e per omesso pagamento del contributo.

Ciononostante, la suddetta legge 12/2019, liquidando il SISTRI, ha previsto all’articolo 6 l’istituzione di un nuovo Registro Elettronico Nazionale, interamente gestito dal Ministero dell’Ambiente, per la tracciabilità di tutti i rifiuti pericolosi e di talune tipologie di rifiuti non pericolosi, anticipando così il recepimento, che dovrà avvenire entro il 5 luglio 2020, della nuova direttiva europea 2018/851 (contenuta nel pacchetto di direttive della cosiddetta
Circular Economy), che ha introdotto modifiche alla direttiva 2008/98/CE ancora in vigore.

Pertanto, al momento, fino all’individuazione di tale “nuovo” registro informatizzato, rimangono vigenti le “vecchie” norme sulla tracciabilità dei rifiuti previgenti al 2010: in altre parole, la tracciabilità dei rifiuti è attualmente effettuata in base agli articoli 188, 189, 190 e 193 del 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, ovvero attraverso la compilazione cartacea dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
[...]

© nuova-energia | RIPRODUZIONE RISERVATA _._._._._._._._. TORNA AL SOMMARIO