Nuovo intervento in materia di sbilanciamenti
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma





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Negli ultimi mesi si è molto parlato di sbilanciamenti e l’Autorità per l’energia ha emesso la delibera 444/2016/R/EEL con cui ha apportato una serie di modifiche alla relativa disciplina vigente; dopo la prima fase di applicazione e i primi ricorsi è stato ora approvato un documento per la consultazione dco 684/2016/R/EEL volto a iniziare un procedimento di ulteriore nuova modifica.


Sul mercato del servizio di dispacciamento relativo allo sbilanciamento della rete negli anni scorsi si sono verificati una serie di comportamenti speculativi che hanno consentito ad alcuni operatori di approfittare degli sbilanciamenti prevedibili e guadagnare somme molto ingenti dall’attività di copertura degli sbilanciamenti medesimi.
Sembra però che i soggetti responsabili di questi comportamenti fossero essenzialmente dei grandi produttori e dei trader, mentre la capacita di giovarsi della situazione era praticamente nulla da parte dei piccoli produttori di FER. Questi produttori hanno impianti non abilitati che non possono accedere al mercato del servizio di dispacciamento e vengono considerati ai fini dell’equilibrio della rete come un insieme unico per ogni macro zona in cui è suddiviso il territorio nazionale.









Fra questi impianti possono trovarsi delle sottospecie, ossia quelli alimentati da fonti rinnovabili programmabili e quelli alimentati da fonti non programmabili. Fra gli impianti non programmabili in realtà si possono annoverare sia impianti rilevanti, qualora abbiano una capacità produttiva superiore a 10 MVA, sia impianti non rilevanti, nel caso abbiano capacità produttiva inferiore.
Il sistema perequativo attualmente in vigore, già introdotto dalla delibera dell’Autorità 522/2014, prevede una banda di errore sulla previsione di produzione, e quindi di possibile sbilanciamento, differenziata per fonte e pari a: 49 per cento per l’eolico, 31 per cento per il solare, 8 per cento per l’idrico ad acqua fluente e 1,5 per le altre fonti. [...]

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