La Cassazione corregge il Tribunale delle acque
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma



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In questo periodo il nostro sistema giudiziario è messo sotto accusa per la sua lentezza ed è vero che i tempi di un giudizio sono fondamentali quanto la sua correttezza. Ma ogni volta che la Cassazione riporta un’affermazione di un giudice nell’alveo del diritto viene da domandarsi quanto sia possibile velocizzare i giudizi mantenendo quelle garanzie che ci permettono di giungere ad un “giudizio giusto”. Nel caso che si sta per descrivere, un principio di diritto assodato per anni era stato capovolto da una sentenza del Tribunale superiore delle Acque pubbliche che è stato poi completamente smentito dalla Cassazione.
Sembra importante, quindi, che il sistema giudiziario abbia al suo interno una serie di controlli che premettano, spesso, di giungere ad un risultato corretto. Ma veniamo al caso in questione. Una società aveva chiesto tempo addietro una concessione di derivazione d’acqua. Trascorsi diversi anni un consorzio di bonifica era stato ammesso ad istruttoria nonostante fossero da tempo trascorsi i termini per la concorrenza. Contro questo provvedimento la società si rivolse al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per chiederne l’annullamento.


Il Tribunale superiore, con la sentenza 169/2012, affermò che l’entrata in vigore del d. lgs. 387/2003 in materia di autorizzazione unica degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili aveva abrogato le preclusioni previste per la presentazione delle domande di concessioni in concorrenza e che, quindi, erano spazzate via tutte le regole sull’apertura della fase ad evidenza pubblica del procedimento concessorio. In pratica, secondo l’interpretazione del Tribunale superiore, dopo il 2003 chiunque poteva presentare una domanda volta alla realizzazione di un impianto idroelettrico senza nessuna preclusione causata dalla presenza in istruttoria di domande molto precedenti alla propria e tutte le istanze sarebbero state valutate nel complesso degli interessi coinvolti nel procedimento unico. [...]

©nuovaenergia

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