Proroga mascherata: la Corte sanziona la Provincia di Bolzano
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma




Mentre i titolari di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico attendono senza impazienza ma con grande trepidazione le norme che dovranno regolare le procedure di gara per le concessioni scadute o in scadenza, la Corte Costituzionale interviene sull’argomento per ribadire un orientamento che può considerarsi ormai consolidato. Con la sentenza 10 maggio 2012 n. 114 la Corte dichiara l’incostituzionalità di parte della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4. Fra le altre norme oggetto del giudizio si muovono censure all’art. 3 della citata legge provinciale, nella parte in cui, al comma 1, stabilisce che “ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l’accorpamento delle stesse”, e, al comma 3, prescrive che, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni accorpate corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.

In altre parole, la norma prevede che nel caso di impianti a cascata che, ovviamente, appartengano al medesimo concessionario si possa procedere ad una unificazione del titolo che conferisce il diritto ad utilizzare il bene demaniale. In realtà non si capisce se il provvedimento fosse inteso ad un miglioramento ambientale ottenibile tramite l’eliminazione di opere idrauliche di restituzione e di presa sui corsi d’acqua con un conseguente abbattimento dell’impatto ambientale e magari un aumento della produzione, o invece si riferisse ad un mero procedimento amministrativo.

In realtà, la norma non descriveva bene la questione e, quindi, sembrava proprio si riferisse ad un accorpamento dei titoli concessori ottenibile anche per quelle centrali che già derivano direttamente dai canali di scarico delle centrali a monte. Sembrava, pertanto, trattarsi esclusivamente di un accorpamento a livello amministrativo che poco effetto poteva avere a livello ambientale. Alcuni avevano obiettato che la norma fosse studiata apposta per far slittare la gara relativa ad una importante centrale (Tel) collegandola con un’altra (Marlengo) prorogando così la concessione. Se così fosse, la norma si inscriverebbe nell’elenco di provvedimenti normativi che hanno facilitato l’attività dell’azienda elettrica provinciale, attirando numerose critiche da parte degli operatori concorrenti.

La Corte su questo punto ribadisce il proprio orientamento contrario alla proroga automatica e generalizzata delle concessioni idroelettriche. Si afferma, infatti, che la disciplina censurata, indipendentemente dalla finalità espressa, è con evidenza suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni.

La Corte aveva già affermato questo principio, da prima con la sentenza 1/2008 e poi con la 5/2011, dove si era chiarito che le proroghe delle concessioni in atto sono incoerenti rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia in quanto, seppure per un periodo temporalmente limitato, esse impediscono l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori. Tuttavia, una volta accertata l’illegittimità delle proroghe delle concessioni, quello su cui manca ancora chiarezza è come andranno regolati i rapporti con i concessionari uscenti e come saranno tutelati i diritti di chi aveva investito sulle grandi derivazioni a scopo idroelettrico sulla base della lettera del decreto Bersani che, inizialmente, prevedeva comunque una clausola di prelazione a favore dei concessionari uscenti.