Rinnovabili: le possibilità di risarcimento se le autorizzazioni non arrivano mai
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma



A seguito della recente entrata in vigore del decreto legislativo sulle energie rinnovabili, molti progetti d’impianti che da tempo attendevano l’esito del procedimento autorizzativo sono divenuti antieconomici o, comunque, hanno ridotto drasticamente la loro capacità di produrre reddito. A fronte della nuova situazione degli incentivi gli operatori si domandano se non convenga rinunciare al progetto e chiedere il risarcimento alle amministrazioni che, con il mancato esercizio di un’attività obbligatoria, hanno provocato dei danni. Tuttavia, non bisogna credere che sia attività semplice quella di vedersi risarcire i danni dalle pubbliche amministrazioni, e in particolare quelli dovuti ad una perdita di chance per mancato rilascio di un’autorizzazione.

Innanzitutto, esistono dei termini specifici entro i quali i soggetti che assumono di essere stati danneggiati possono far valere le loro pretese. Le domande di risarcimento davanti al giudice amministrativo in genere devono essere avanzate entro 120 giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma in caso d’inosservanza del termine di conclusione del procedimento i 120 giorni non decorrono sino a che persiste l’inadempimento. Tuttavia il termine decorre comunque trascorso un anno dal momento previsto per provvedere. Questo scioglilingua giuridico, nel caso delle autorizzazioni uniche alla produzione di energia da fonti rinnovabili, si traduce così: il termine per concludere il procedimento dell’autorizzazione unica è di 180 giorni ai quali va aggiunto un anno e 120 giorni, detto altrimenti il tutto ammonta ad un anno e 10 mesi. Il termine è, dunque, abbastanza lungo, ma nella maggioranza dei casi i progetti giacciono negli uffici regionali da molto più tempo.

Ma anche ponendo che si possa, in alcuni casi - magari con qualche espediente - rientrare nei termini previsti per chiedere il risarcimento del danno da ritardo, sarà importante comprendere bene quali sono i presupposti per ottenere quanto atteso. In primo luogo occorre osservare che uno dei limiti alla risarcibilità è costituito dal fatto che il giudice è tenuto ad escludere i danni che si sarebbero potuti evitare attraverso gli strumenti di tutela previsti.

Se, dunque, non ci si è attivati tempestivamente per rimuovere il silenzio dell’amministrazione attraverso un apposito ricorso, ci si trova ora in una situazione di difficoltà. Inoltre, a tutt’oggi, la giurisprudenza dominante ritiene risarcibile il danno da ritardo soltanto nei casi nei quali si sarebbe poi giunti ad un provvedimento positivo. In pratica, prima dell’introduzione dell’art. 2 bis della l. 241/1990, il diritto al risarcimento del danno da ritardo nasceva soltanto dopo che l’amministrazione si era espressa o nei casi in cui non vi fosse discrezionalità, o ve ne fosse veramente molto poca. Conseguentemente, raramente il giudice poteva sostituirsi all’amministrazione e valutare lui stesso se ci si trovasse di fronte ad una situazione in cui, alla fine, sarebbe stato adottato un provvedimento positivo. Il danno consisteva, quindi, nel ritardo con il quale il cittadino aveva potuto godere delle conseguenze del provvedimento positivo.

Tuttavia, nel caso di una richiesta di autorizzazione unica, gli interessi coinvolti sono talmente tanti che la discrezionalità dell’amministrazione è amplissima e, pertanto, il danno del quale si dovrebbe richiedere il risarcimento deriva dal ritardo in sé per sé, a prescindere dal possibile esito del procedimento. Il ritardo è stato autonomamente determinante perché, non avendo ottenuto l’autorizzazione nei tempi giusti, non si è potuto usufruire del Conto Energia così com’era strutturato prima del nuovo intervento legislativo. Esiste una corrente giurisprudenziale e dottrinaria che ritiene oggi risarcibile anche questo danno da mero ritardo, ma si tratta, invero, di una corrente minoritaria e non è detto venga condivisa dai vari TAR.

Infine, occorre osservare che anche l’aspetto probatorio dovrà essere curato attentamente in quanto l’amministrazione verrà condannata al risarcimento del danno soltanto qualora sia provato con estremo rigore ogni elemento della fattispecie dedotta in giudizio e quindi: la lesione di un interesse, l’esistenza di un danno, la sua quantificazione ed il nesso di causalità fra lesione e danno.