Tutte le novità per dare una scossa alle rinnovabili
di Luciano Barra

La Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 mira a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato interno, nonché a favorire la creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia. A tale scopo, richiede agli Stati membri di definire obiettivi di consumo di elettricità da rinnovabili e di adottare una serie di misure di sostegno, non solo di natura economica, ma anche regolamentare.La trasposizione della Direttiva nella normativa nazionale è stata completata con il decreto legislativo 387/03. Si tratta di un provvedimento che, al di là del mero recepimento delle disposizioni della direttiva, opera una notevole innovazione del quadro di riferimento del settore, prospettando le soluzioni più appropriate per i problemi che, sulla base dell’esperienza pregressa, si sono evidenziati come ostativi allo sviluppo delle rinnovabili.

Se ne può sintetizzare la logica asserendo che il decreto legislativo 387/03 innova nella continuità: da un lato viene mantenuto il vigente meccanismo di sostegno, basato sull’obbligo della quota minima e sui certificati verdi; dall’altro, si apportano i correttivi che si sono manifestati come necessari per dare un rinnovato ed equilibrato impulso allo sviluppo del settore.

GLI OBIETTIVI DI DIFFUSIONE
L’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2001/77/CE stabilisce che, con cadenza quinquennale, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità. A febbraio 2003 il ministro delle Attività produttive, con propria circolare, ha delineato i predetti obiettivi per il periodo 2003-12. Ai fini del conseguimento degli obiettivi concorrono dunque sia le importazioni sia produzioni nazionali di elettricità da rinnovabili: queste ultime sono state individuate, nella citata circolare del ministro delle Attività produttive, sulla base delle delibere CIPE n. 126 del 6 agosto 1999 (approvazione del Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili) e n. 123 del 19 dicembre 2002 (approvazione del Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra). Tralasciando, in questa sede, ogni considerazione sulle importazioni, si intende focalizzare l’attenzione sulle disposizioni del decreto legislativo 387/03 che dovrebbero contribuire a incrementare la produzione nazionale, in un quadro di regole semplici e in un clima di auspicabile, maggiore, consenso per le iniziative di sviluppo del settore.

LE NUOVE DISPOSIZIONI PER AUMENTARE LA PRODUZIONE
È opportuno ricordare che il vigente strumento di incentivazione consiste nell’obbligo, a carico dei grandi produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1 aprile (i certificati verdi, introdotti con apposito decreto ministeriale, costituiscono lo strumento con il quale si attesta l’adempimento della quota). Con il decreto legislativo 387/03, la quota minima, fissata nel 1999 pari al 2%, è stata innalzata di 0,35 punti percentuali l’anno per il triennio 2004-06.

Ci si chiede: qual è l’effetto atteso di siffatto incremento di quota? Per rispondere a questa domanda è bene rivedere l’effetto della quota del 2%. Nel 2002, tale quota si è tradotta nell’obbligo di disporre di certificati verdi in misura corrispondente a circa 3,23 TWh. L’obbligo è stato adempiuto, da parte dei soggetti obbligati, in parte con certificati verdi di proprietà del Gestore della rete (relativi a impianti Cip 6/92) e in parte con certificati verdi associati alla produzione di nuovi impianti, vale a dire di impianti realizzati mediante accesso al nuovo meccanismo di incentivazione. Più precisamente, circa 0,9 TWh sono stati prodotti da impianti nuovi, mentre la quota restante dei citati 3,23 TWh è stata coperta mediante acquisto di equivalente quantità di certificati verdi di proprietà del Gestore della rete, a un prezzo pari a circa 8,4 cent¤/kWh. Possiamo trarne due indicazioni: la prima è che la sola quota del 2% ha “capienza” residua per un incremento di nuova produzione di circa 2,33 TWh; la seconda è che l’incremento della quota dal 2% al 3,05% nel triennio 2004-06 comporta, a parità di ogni altro parametro, una ulteriore, maggiore domanda di elettricità rinnovabile di 1,7 TWh. Nel complesso, dunque, la domanda residua indotta dalla quota del 2% e dall’incremento previsto nel triennio 2004-06 assomma, nelle ipotesi assunte, a circa 4 TWh.
Si tratta di un incremento che si muove in direzione del raggiungimento degli obiettivi fissati; ma ulteriori passi in tal senso potranno essere effettuati attuando le disposizioni del decreto legislativo 387/03 che prevedono ulteriori incrementi della quota, ripartiti per i trienni 2007-09 e 2010-12, da stabilire con decreti ministeriali da emanarsi, rispettivamente, entro il 2004 e il 2007. È da rimarcare che detti incrementi potranno essere significativi nella misura in cui al potenziale assicurato dagli incrementi già decisi corrisponderà effettiva nuova produzione. Elementi confortanti in merito provengono dai dati di potenza e producibilità degli impianti in progetto, già qualificati come impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si evidenzia un cospicuo interesse degli operatori, che riguarda l’eolico, ma anche idroelettrico e prodotti vegetali e rifiuti. La concretizzazione di tali progetti potrà essere agevolata da altre disposizioni del decreto legislativo 387/03, che contribuiscono a determinare un quadro di certezze, sia in merito all’economia degli impianti, sia riguardo ai tempi e ai modi per la realizzazione.

PREVISIONI DEI FLUSSI DI CASSA DEI PROGETTI
Oltre all’incremento della quota, diverse altre disposizioni migliorano le certezze dei progetti in tema di previsione dei flussi di cassa. Tra esse si evidenzia la regolamentazione delle modalità di cessione e remunerazione dell’energia elettrica, con una differenziazione tra impianti sopra i 10 MVA programmabili (biomasse, rifiuti e idroelettrico non fluente), che parteciperanno al mercato elettrico, e gli altri impianti, che invece potranno cedere l’energia elettrica al gestore della rete alla quale l’impianto è collegato, a prezzi che, per il periodo successivo alla partenza della Borsa elettrica, saranno stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il prezzo di cessione è comunque fissato anche nel periodo transitorio, sicché gli operatori dispongono da subito di riferimenti certi per il calcolo dei ricavi dei progetti. Si è poi migliorata la finanziabilità dei progetti, definendo le sanzioni per i soggetti che non rispettano la quota minima, fissando in otto anni il periodo di diritto ai certificati verdi e introducendo la loro “bancabilità” per un periodo triennale. Sono state altresì considerate le esigenze specifiche di talune fonti e tecnologie, prevedendo, per biomasse e rifiuti, un periodo di rilascio dei certificati verdi superiore a otto anni, introducendo e regolamentando le centrali ibride e anticipando specifiche incentivazioni per il solare e per gli impianti di potenza inferiore a 20 kW. Queste disposizioni, unitamente a quelle sui certificati verdi, forniscono agli operatori gli elementi per valutare, per tutte le fonti e le tecnologie, la convenienza economica dei progetti.

LE DISPOSIZIONI PER ATTENUARE GLI OSTACOLI PROCEDURALI
I principali, annosi ostacoli procedurali riguardano l’iter per il collegamento alla rete elettrica e le procedure autorizzative. Riguardo al collegamento alla rete, il decreto legislativo 387/03 demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di emanare specifiche direttive che dovranno definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione degli impianti. Vengono comunque forniti all’Autorità taluni indirizzi: procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi necessari per l’individuazione della soluzione di connessione, stabilire i criteri per la ripartizione dei costi di collegamento, individuare le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore. Il provvedimento provvede poi a semplificare e accelerare le procedure autorizzative mediante la previsione di un’unica autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti, rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto dalla regione o da altro soggetto istituzionale da essa delegato, al quale dovranno partecipare tutte le Amministrazioni interessate, e che dovrà durare non più di 180 giorni. Notevole la disposizione nella quale si chiarisce che gli impianti possono essere ubicati anche in zone agricole: essa tiene conto delle specificità degli impianti a fonti rinnovabili, per loro natura compatibili con l’inserimento in tali zone.

Particolarmente rilevanti sono le norme per la creazione di un clima di condivisione riguardo agli obiettivi fissati dal Governo e a supporto di un efficace svolgimento del procedimento di autorizzazione. In primo luogo, è stata prevista, per il triennio 2004-06, l’effettuazione di una campagna di informazione e comunicazione sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia; viene poi istituito un osservatorio sulle fonti rinnovabili, in modo da raccogliere tutti gli elementi necessari per valutare l’efficacia e gli effetti delle misure adottate; si stimolano gli operatori e le istituzioni a perseguire gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili migliorando la qualità degli interventi: in tal senso possono essere interpretate le disposizioni che, nello stabilire l’aumento della quota minima, richiamano la necessità di rispetto dell’articolo 9 della Costituzione (riguardante, tra l’altro, la tutela del paesaggio), ma anche la previsione di preparazione di linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo, volte in particolare ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici, e la conseguente facoltà delle Regioni di procedere, in attuazione di tali linee guida, all’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie d’impianto.

CONCLUSIONI
Con il decreto legislativo 387/03 il legislatore ha manifestato l’intendimento di perseguire con serietà e determinazione gli obiettivi di diffusione delle fonti rinnovabili, senza tuttavia trascurare il miglioramento della qualità degli interventi. Per questo duplice scopo, sono state introdotte disposizioni che determinano un quadro di regole semplici, certe e attraenti. È ora auspicabile che gli imprenditori del settore contribuiscano, con le loro iniziative, a verificare il realismo degli obiettivi fissati e l’adeguatezza delle regole stabilite.