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C’ERa una volta un’accisa…
di Ludwig Rebaudo
Il trattamento fiscale degli incentivi previsti per le comunità energetiche riveste notevole importanza, per l’evidente ragione che devono essere soggette a imposta solo le componenti reddituali degli incentivi e non anche quelle che costituiscono un semplice ristorno di costi sostenuti dagli autoconsumatori
L’Unione Europea ha fissato l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Un target che, nei piani dell’UE, sarà raggiunto attraverso un pacchetto organico di proposte che affronta diverse dimensioni della transizione ecologica: la revisione del sistema dei trasporti verso soluzioni a minori emissioni climalteranti, l’incremento dell’efficienza energetica, la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER).
È in questo contesto che sono state introdotte in Italia le comunità energetiche rinnovabili (CER), una forma partecipativa volta a promuovere lo sviluppo, la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da FER, e il cui principale obiettivo è quello di fornire benefici economici, sociali e ambientali al territorio in cui opera. Sebbene per legge non possano avere fini di lucro (per le imprese questo significa che la partecipazione alla comunità energetica non può̀ costituire attività̀ commerciale principale), le CER possono rappresentare uno strumento che consente un risparmio economico per i membri.
Naturalmente, le comunità energetiche devono garantire il proprio equilibrio economico e finanziario attraverso l’elaborazione di un realistico business plan di lungo periodo che tenga in considerazione la copertura finanziaria degli investimenti iniziali per la realizzazione, installazione e messa in funzione dell’impianto (o degli impianti) di produzione di energia, i corrispettivi richiesti ai partecipanti per i costi di gestione e gli investimenti che hanno impatto sulla condivisione dell’energia e sulla spesa energetica dei membri.
Di conseguenza, i membri della CER o la CER stessa dovranno disporre di risorse finanziarie sufficienti - capitali propri o provenienti da terzi, ad esempio prestiti bancari o contributi a fondo perduto - o, in alternativa, potranno fare ricorso a produttori terzi, non membri della CER, disposti a mettere i propri impianti nella disponibilità̀ delle comunità̀ a fronte di un corrispettivo. Ai membri della CER potrà̀ dunque essere richiesto di pagare - o dedurre dai benefici economici della condivisione - un corrispettivo per il servizio di gestione e di funzionamento della CER stessa, con un trattamento fiscale differenziato in funzione della soggettività giuridica e tributaria della comunità.
Ruolo sociale delle comunità energetiche rinnovabili
Al di là degli aspetti economico-finanziari, le CER svolgono, nell’intenzione del legislatore europeo, un importante ruolo sociale, costituendo una forma embrionale di democrazia economica che contribuisce al superamento di schemi di sviluppo considerati da molti troppo unilaterali. Questo aspetto è stato sottolineato anche da Papa Francesco, nell’enciclica Laudato sì dedicata all’equilibrio ambientale. [...]
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