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"Non si vive di sole regole: serve un vero piano energetico" Stampa E-mail

di Mauro D'Ascenzi, presidente Federgasacqua

Mauro D'Ascenzi

L’obiettivo dichiarato della liberalizzazione – ovvero la riduzione del prezzo finale del gas – è tutt’altro che raggiunto. La concorrenza continua ad essere limitata. L’Autorità, nell’indagine congiunta con il Garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore gas, ha evidenziato chiaramente tra le cause dell’assenza di concorrenzialità, la posizione dominante esercitata dall’operatore incumbent nella fase di approvvigionamento di gas (importazioni e produzione nazionale); il controllo, da parte dello stesso operatore dominante, di tutte le infrastrutture internazionali di importazione di gas in Italia; il minore costo di approvvigionamento di cui gode l’incumbent, rispetto ai concorrenti.

Se è vero che gli operatori hanno lavorato intensamente per prepararsi ad affrontare il nuovo sistema, adeguandosi in tempi brevissimi a nuove norme e a nuove regole, riducendo il numero e incrementando la dimensione media, è anche vero che questi stessi operatori, per poter continuare a contribuire fattivamente allo sviluppo della concorrenza, hanno bisogno del completamento del quadro regolamentare e soprattutto che questo quadro risulti stabile nel tempo.
Ma non si vive di sole regole. L’Italia ha bisogno di un vero Piano Energetico, che stabilisca il reale fabbisogno del Paese, che individui quanto gas deve arrivare, da quali Paesi, attraverso quali punti di accesso. Serve anche stabilire quanto debba costare e anche in quale modo utilizzarlo.

Non smetteremo mai di ripetere che la pressione fiscale costituisce un ulteriore elemento di freno nei confronti della concorrenza e che rappresenta uno dei punti cardine per il trasferimento di benefici economici ai consumatori, ma per tentare di trovare una situazione organica e duratura bisogna considerare tutti questi elementi in modo omogeneo e contemporaneo.
Di fatto, la concorrenza si sta giocando solo sulla distribuzione e neanche questa piccola parte di simil-concorrenza è scevra da rischi.

Il settore gas risulta escluso (in quanto dotato di propria autonoma normativa) dall’attuale legge generale sui servizi pubblici: sono quindi escluse anche le modalità di affidamento a società mista mediante gara per l’individuazione del partner privato.
Oltre al fatto che si riscontra una asimmetria tra il settore gas e gli altri servizi pubblici (anche l’energia elettrica è esclusa dalla normativa sui servizi pubblici locali, ma in quel caso l’affidamento agli esercenti è stato dato dallo Stato per una durata di 30 anni e comunque la normativa di questo settore non esclude la possibilità da parte del gestore di indire una gara per la scelta di un partner privato), l’avvio della “stagione delle gare” non sta certo producendo effetti positivi.

Gli Enti locali - presi per fame dai tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e dai limiti di spesa - sono costantemente alla ricerca di risorse e bandiscono gare in cui richiedono al gestore di destinare loro fino all’80% delle risorse derivanti dalle gestioni. In queste condizioni si capisce come vi sia un concreto rischio di registrare tra breve risultati negativi sulla manutenzione delle reti, sull’infrastruttura e sulla sicurezza.

Contenuti, modalità e forma di esecuzione delle gare meriterebbero insomma qualche riflessione. Il D.Lgs. 164/00 stabilisce l’adozione, da parte del ministero delle Attività produttive su proposta dell’Aeeg, di un contratto di servizio tipo su cui basare il rapporto tra ente locale e impresa.
Al di là del fatto che tale contratto tipo non è stato ancora emanato, le gare fin qui svolte hanno dimostrato la necessità di una più incisiva regolamentazione attraverso la definizione, in aggiunta al contratto stesso, di un bando di gara tipo.
Un’ulteriore riflessione riguarda il periodo transitorio di affidamento. I periodi di estensione del transitorio (previsti dal D.Lgs. 164/00) sono stati messi in discussione dalla Legge n. 239/04, che ha anche reintrodotto la facoltà di riscatto anticipato degli affidamenti in essere.

La norma, di dubbia interpretazione, è stata oggetto di chiarimento da parte del Map (circolare n. 2356 del 10 novembre 2004). Successivamente una sentenza del Tar Lombardia sezione di Brescia ha nuovamente modificato l’interpretazione della norma, ponendo il termine del periodo transitorio alla fine del 2005.
In questo modo la legge ha modificato “in corsa” le regole del gioco secondo le quali gli operatori avevano programmato i loro investimenti degli ultimi anni, arrestando anche il processo di aggregazione che cominciava a produrre i suoi frutti.

In conclusione, per l’attività di distribuzione risulta assolutamente necessario che si riveda la normativa sugli affidamenti (sia per il transitorio che a regime) finalizzandola ad un obiettivo di politica industriale con un numero di operatori contenuto ma di maggiori dimensioni. Sono necessarie regole di trasparenza ed economicità del servizio, con la pubblicazione delle condizioni di accesso al servizio di distribuzione. È fondamentale definire al più presto uno standard di Contratto di Servizio (e magari un bando–tipo per le gare) fornendo elementi utili per l’omogeneità.


 
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