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Alcune considerazioni sull’artato frazionamento Stampa E-mail

Alcune considerazioni
sull’artato frazionamento

di Giovanni Battista Conte / avvocato in Roma

NELL’AMBITO DEGLI INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE, L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO È SPESSO SVOLTA IN MODO TOTALMENTE FORMALISTICO, FORSE CON L’IDEA CHE GLI INCENTIVI PREVISTI SIANO TROPPO GENEROSI E DEBBANO ESSERE LIMITATI AL MASSIMO. DUE INTERESSANTI SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO

L’artato frazionamento è la pratica con cui il produttore di energia rinnovabile, al fine di ottenere degli incentivi non dovuti o maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti, procede alla divisione di un unico impianto in due o più impianti di taglia più piccola. Ovviamente tale pratica elusiva danneggia non solo le casse dello Stato ma anche gli altri produttori e, quindi, determina la decadenza dagli incentivi.

Tuttavia, come spesso accade, nell’ambito degli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile, nella realtà dei fatti il controllo non si svolge andando a comprendere se il produttore abbia effettivamente agito in modo elusivo o artificioso per raggiungere un risultato che non gli sarebbe spettato
o, invece, se abbia semplicemente realizzato due impianti che, seppure limitrofi, non hanno goduto di alcuna economia di scala e quindi meritano di essere entrambi pienamente incentivati.

L’attività di controllo, infatti, è spesso svolta in modo totalmente formalistico, forse con l’idea che gli incentivi previsti siano troppo generosi e debbano essere limitati al massimo. Quest’anno, il Consiglio di Stato è intervenuto con due interessanti sentenze nelle quali ha precisato i requisiti in presenza dei quali si può ritenere sussistente l’artato frazionamento.

In un primo caso è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento del GSE, con il quale si accertava l’artato frazionamento di un unico impianto eolico in tre sottoimpianti, solo formalmente distinti, al fine di percepire tariffe incentivanti più remunerative così da eludere il meccanismo (di iscrizione al Registro) previsto dal D.M. 23 giugno 2016 e in violazione del principio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione.

In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la medesima ubicazione degli impianti - condizione sufficiente per ravvisare la sussistenza dell’artato frazionamento - ricorre anche quando soltanto i contatori dell’energia elettrica immessa in rete sono posizionati sulla medesima particella catastale. [...]


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