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Regole ineludibili anche per il GSE Stampa E-mail

Regole ineludibili anche per il GSE

di Giovanni Battista Conte / avvocato in Roma

IL CONSIGLIO DI STATO RIFORMA UNA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE AVEVA FATTO DECADERE UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DAL CONTO ENERGIA (MA FACENDOLO ACCEDERE A QUELLO SUCCESSIVO) PERCHÉ LE FOTO MOSTRATE RECAVANO UN CAVO DI MESSA A TERRA POSIZIONATO IN LUOGO DIFFERENTE DA QUELLO RISCONTRATO IN SEDE DI VERIFICA E CONTROLLO

In un procedimento di verifica e controllo di un impianto fotovoltaico il GSE
ha notato che il cavo di messa a terra non era nello stesso luogo dove risultava essere nelle fotografie presentate al momento della richiesta dell’incentivo e ne ha tratto la prova della sua originaria insistenza, così da ritenere non ultimati i lavori alla data comunicata. Il TAR Lazio aveva ritenuto corretto e immune da qualsiasi vizio questo comportamento tenuto dal GSE.

Per chiarire meglio l’accaduto sembra opportuno riportare che in pratica il GSE, riconoscendo il valore probatorio delle foto con riguardo all’impianto nel suo complesso e alle sue componenti essenziali, aveva considerato provato nello stesso modo anche il mutamento dell’assetto dell’impianto con riferimento ad un sub-elemento quale è il cavo dell’impianto di messa a terra.
Il Consiglio di Stato Ritiene che un tale comportamento non solo onera eccessivamente il privato richiedente, ma deresponsabilizza in maniera eccessiva il GSE, esimendolo addirittura da una delibazione preliminare della compiutezza delle fotografie depositate al momento della richiesta dell’incentivo; fotografie che costituiscono un corredo documentale formalmente completo, ma sostanzialmente ritenuto inadeguato.

Se è innegabile, infatti, che ragioni di economia procedimentale, funzionali peraltro ad una celere erogazione dei benefici richiesti agli operatori economici, giustificano la postergazione dei controlli ad una fase successiva, ciò non può risolversi nella legittimazione della mancanza di un minimo di istruttoria formale, volta peraltro a verificare non la carenza, imputabile alla parte, di documenti essenziali, ma quella di integrazioni aggiuntive non previste, e tuttavia ritenute necessarie. Del resto, il supremo giudice amministrativo osserva che anche le procedure operative per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (pubblicate il 12 ottobre 2010) individuano le informazioni che il soggetto responsabile è tenuto a fornire.
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