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Energia e regionalismo differenziato, dibattito a stagioni alterne Stampa E-mail

Energia e regionalismo differenziato,
dibattito a stagioni alterne

di Antonio Di Martino e Antonio Sileo

INTRODOTTO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001,
IL NUOVO ARTICOLO 116, COMMA 3 DELLA COSTITUZIONE - CHE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE ALLE REGIONI ULTERIORI FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA - HA SUSCITATO SIN DA SUBITO DUBBI E DISCUSSIONI, SPECIE SUL PIANO DEL RACCORDO TRA AUMENTO DI COMPETENZE E RISORSE FINANZIARIE


Tra le novità politiche degli ultimi mesi vi è anche un argomento storicamente tra i più controversi: la cosiddetta «autonomia legislativa differenziata» in capo alle Regioni. Una questione su cui, seppur a stagioni alterne, è aperto un dibattito ormai ultraventennale. L’istituto del cosiddetto regionalismo differenziato è stato infatti introdotto con la Legge costituzionale n. 3/2001
che ha modificato la Parte quinta della nostra Costituzione.

Il nuovo articolo 116, comma 3 della Carta costituzionale prevede che alle Regioni possano essere attribuite «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» concernenti tutte le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 (quindi, le venti materie che ad oggi sono attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni) nonché tre materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo (ossia, le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato) e corrispondenti alla «organizzazione della giustizia di pace», alle «norme generali sull’istruzione» e alla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

L’attribuzione alle Regioni di queste ulteriori condizioni di autonomia avviene con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali e nel rispetto dei principi dell’articolo 119 Cost. La relativa legge dev’essere approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una intesa fra lo Stato e la Regione. L’istituto del regionalismo differenziato ha suscitato - sin dalla sua introduzione nel testo costituzionale - dubbi e discussioni, specie sul piano del raccordo tra aumento di competenze e risorse finanziarie.

Il dibattito è oscillato tra la tesi (minoritaria) dell’autofinanziamento regionale
e la tesi (prevalente) della cessione dallo Stato alle Regioni della parte di gettito fiscale necessario a finanziare le funzioni legislative sottratte alla competenza statale. Il dibattito si è riacceso all’avvio dell’attuale legislatura quando il Ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli ha presentato (nel mese di novembre 2022) la bozza del disegno di legge finalizzato a disciplinare il percorso per addivenire al riconoscimento dell’autonomia legislativa differenziata in favore delle Regioni a statuto ordinario che ne facciano un’espressa richiesta.

Il Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2023 ha approvato all’unanimità, su proposta del ministro Calderoli, lo schema del disegno di legge Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario
e ne ha deliberato la presentazione al Parlamento, per l’esame e l’approvazione delle Camere. Com’era facile attendersi, lo schema del disegno di legge Calderoli ha suscitato reazioni variegate sia sul piano politico, sia su quello più squisitamente giuridico. [...]

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