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Rinnovabili e incentivi, giudizio capovolto Stampa E-mail

Rinnovabili e incentivi, giudizio capovolto

di Giovanni Battista Conte / avvocato in Roma


IL CONSIGLIO DI STATO, SCONFESSANDO LA SENTENZA DEL TAR, RICORDA AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI CHE NON QUALSIASI DIFFORMITÀ DAI REGOLAMENTI COSTITUISCE MOTIVO PER NEGARE L’ACCESSO AGLI INCENTIVI DEGLI IMPIANTI GIÀ ISCRITTI A REGISTRO

Dopo una sentenza del TAR che aveva (come molto spesso accade) confermato il diniego di accesso agli incentivi adottato dal GSE, il giudizio è stato capovolto e il Consiglio di Stato ha affermato che avere la titolarità di un preventivo di connessione formulato per una potenza massima differente da quella poi realmente autorizzata dall’Amministrazione competente non equivale a non avere un preventivo di connessione e di conseguenza non può incidere sull’accesso agli incentivi.

Il caso pratico che i giudici si sono trovati a valutare è quello di una Società titolare di un impianto eolico che lo aveva iscritto al registro avendo il preventivo di connessione alla rete per una potenza superiore a quella poi effettivamente autorizzata. La Società ha realizzato l’impianto ottenendo una modifica del preventivo di connessione commisurato alla potenza realmente autorizzata soltanto dopo l’inserimento nel registro degli impianti incentivati in graduatoria utile. Il GSE ha ritenuto che, essendo stato modificato, non sussistesse il preventivo prima dell’iscrizione al registro e, successivamente alla costruzione dell’impianto, ha respinto la richiesta di accesso agli incentivi.

Avverso questo provvedimento la Società ha proposto ricorso al TAR, che lo ha respinto sul presupposto che l’accettazione da parte del gestore di rete del mutamento del preventivo ottenuto in diminuzione, commisurato alla potenza realmente autorizzata, fosse in realtà un nuovo preventivo e che, quindi, la Società avesse violato le procedure applicative che ritengono necessaria per ottenere l’inserimento al registro la titolarità di un preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Contro tale sentenza la Società ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, deducendo una serie di motivi d’impugnazione in questo secondo grado di giudizio; impugnazione che è stata ritenuta fondata.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento che negava l’accesso agli incentivi fosse frutto di una lettura troppo restrittiva e formalistica delle norme vigenti e che invece in presenza di un preventivo accettato ma inizialmente rilasciato per una potenza superiore il produttore avesse rispettato la sostanza delle disposizioni normative. [...]


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