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Comunità energetiche, valorizzare le differenze per favorire la diffusione Stampa E-mail

Comunità energetiche, valorizzare le differenze
per favorire la diffusione

di Michele Benini, Matteo Zulianello, Fabio Armanasco / RSE

PROGETTAZIONE E OPERATIVITÀ DELLE CER: PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI, RETI DI DISTRIBUZIONE E RUOLO DEI DSO, PERIMETRO D’AZIONE E CONDIVISIONE DELL’ENERGIA, REGIMI DI SOSTEGNO E INCENTIVI. UN APPROFONDIMENTO E ALCUNE CONSIDERAZIONI

I decreti legislativi 199 e 210 pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 15/12/2021 recepiscono definitivamente le direttive europee 2018/2001 (Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, meglio nota come RED II) e 2019/944 (Direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, anche conosciuta come IEM).

I due decreti promuovono la partecipazione attiva degli utenti finali nel processo di transizione energetica in corso, introducendo in via definitiva in Italia le comunità energetiche e i modelli di produzione e consumo collettivo di energia, schemi che tra l’altro non sono del tutto nuovi nel contesto italiano, dato che per diverse caratteristiche ricordano da vicino le Cooperative elettriche storiche nate in Italia a partire dalla fine del 1800 e ancora attive in alcune aree montane nel Paese. La scelta del legislatore è quindi stata quella di recepire separatamente le parti delle direttive europee dedicate alle comunità dell’energia, introducendo nei fatti due definizioni distinte per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC), andandole a coordinare rispetto ad alcuni contenuti.

Un’alternativa possibile, suggerita dalla Federazione delle Cooperative Energetiche REScoop.eu, sarebbe stata quella di elaborare una definizione di comunità energetica di cittadini, per poi individuare ulteriori criteri se questa avesse voluto essere considerata una comunità di energia rinnovabile.
Con questo approccio alternativo, avremmo avuto un’unica definizione per le comunità energetiche (dei cittadini) che avrebbero semplicemente dovuto adottare standard di governance più severi e di utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili per potersi qualificare come CER e beneficiare del sostegno aggiuntivo che tale riconoscimento comporta.

Fatta questa fondamentale promessa, l’articolo analizza e approfondisce alcuni aspetti presenti nelle due direttive europee e nei decreti legislativi di recepimento che riguardano la progettazione e l’operatività delle comunità energetiche, concentrandosi in particolare sui temi della detenzione e proprietà degli impianti, sul ricorso alle reti di distribuzione e del ruolo dei DSO, sul perimetro d’azione e sui regimi di sostegno. [...]

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