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Il rifiuto del Covid-19 Stampa E-mail

Il rifiuto del Covid-19

di FRANCESCO ANDREOTTI e FRANCESCA FLOCCIA


Il 30 marzo scorso il Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi del Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una circolare...

...che riporta indicazioni per le Regioni e le Province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006 per disciplinare, in regime straordinario, forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio, temporalmente circoscritte alla durata dell’emergenza connessa al Covid-19. Tale situazione emergenziale, in particolare nella fase di lockdown, ha inciso e incide su numerosi servizi essenziali per la cittadinanza, fra i quali figura, appunto, la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale.

Pertanto il Ministero, anche a seguito delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) e nel documento
Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza CoViD-19 del Consiglio Nazionale del Sistema Nazionale per la Prevenzione dell’Ambiente (SNPA), ha ritenuto necessario emanare una circolare, dedicata in particolare a consentire agli impianti di rifiuti la gestione di eventuali sovraccarichi e a evitare il rischio dell’interruzione del servizio, mantenendo elevati livelli di sicurezza sia per i lavoratori del settore sia per la salute pubblica e l’ambiente.

I regimi straordinari contenuti nella circolare riguardano:
• capacità di stoccaggio impianti;
• deposito temporaneo dei rifiuti;
• deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali;
• impianti di incenerimento;
• smaltimento in discarica.
Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio degli impianti, le ordinanze ex art. 191 potrebbero consentire alle operazioni di gestione dei rifiuti (e di recupero), quali deposito preliminare e messa in riserva, l’aumento della capacità annua istantanea di stoccaggio fino al 50 per cento, nel rispetto delle disposizioni tecniche impiantistiche, antincendio e a protezione dell’ambiente.

Per il deposito temporaneo dei rifiuti, invece, le ordinanze potrebbero consentire il raddoppio del quantitativo massimo di legge previsto per rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi, nonché estendere il limite temporale massimo di stoccaggio di sei mesi rispetto al limite ordinario di un anno. Analoghe concessioni potrebbero essere previste per il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali, con l’estensione dello stoccaggio fino a quattro mesi, nonché con l’aumento della capacità annua e istantanea nel limite massimo del 20 per cento.
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