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IV Conto energia, il GSE affronta la questione delle maggiorazioni tariffarie Stampa E-mail

IV Conto energia, il GSE affronta
la questione delle maggiorazioni tariffarie

di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma


L’11 settembre 2020 - con la sentenza 18/2020 - l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha analizzato la questione dei pannelli contraffatti.

In quell’occasione ha anche affrontato in generale i provvedimenti con i quali il GSE dispone la decadenza dagli incentivi. La questione è stata trattata all’udienza del 15 luglio 2020 e quindi non si è tenuto conto delle importanti novità introdotte con il Decreto Semplificazioni. In breve, la questione di fatto: il Factory Inspection Attestation esibito dal produttore al fine di fruire della maggiorazione del 10 per cento di cui all’art. 14, comma 1, lettera d), del D.M. 5 maggio 2011 era diverso da quello originariamente emesso dall’ente certificatore e, di conseguenza, quando il GSE se n’è accorto ha dichiarato la decadenza dell’impianto dalle tariffe incentivanti.

Il Collegio in questo caso premette che il giudizio riguarda un provvedimento assunto dal GSE nel 2017 che verrà scrutinato alla luce della normativa allora vigente, senza tener conto delle norme sopravvenute e senza meglio chiarire se al provvedimento debbano anche applicarsi le modifiche nel frattempo intervenute. Al termine della sentenza la causa è stata rinviata alla sezione che ha sollevato il problema perché giudichi la questione alla luce di questi tre principi:

a) quando la domanda ha ad oggetto una tariffa incentivante maggiorata rispetto a quella base in ragione del premio contemplato dall’art. 14 del D.M. 5 maggio 2011, essa deve intendersi come avente un oggetto plurimo, scindibile nei suoi effetti giuridici;
b) quando la violazione riscontrata riguardi una certificazione prodotta al fine di ottenere la maggiorazione del 10 per cento di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 5 maggio 2011, la violazione stessa deve intendersi rilevante ai fini della decadenza dalla sola maggiorazione del 10 per cento per ottenere la quale era stata prodotta;
c) l’accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza, prescindendo dall’elemento soggettivo; quest’ultimo ha piuttosto rilevanza nel prosieguo del procedimento sanzionatorio presso l’Autorità indipendente di settore cui gli atti sono trasmessi.

In pratica, si stabilisce che la maggiorazione prevista per alcuni tipi di impianti ha una sua vita autonoma e non è un tutt’uno con la tariffa base del Conto energia. Pertanto, quando il GSE accerta una violazione che concerne soltanto la maggiorazione e, quindi, come nel caso affrontato, riguardi l’origine europea dei componenti utilizzati, quest’ultimo può considerare rilevante la dichiarazione non veritiera sulla provenienza soltanto con riguardo alla maggiorazione della tariffa e non anche alla tariffa base. D’altra parte si afferma che, quando si trova in presenza di una dichiarazione non veritiera, il GSE deve valutare soltanto l’esistenza di questa dichiarazione e la sua rilevanza per l’ottenimento degli incentivi.
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