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Un errore sul modello di richiesta di incentivi non è necessariamente esiziale Stampa E-mail

Un errore sul modello di richiesta
di incentivi non è necessariamente esiziale

di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma


Con due sentenze del 13 e 16 luglio 2020 il TAR Lazio annulla due provvedimenti del GSE.

Non sono due questioni particolarmente rilevanti e, anzi, sembrerebbero decisioni prevedibili; ma sapendo quanto sia raro che la Giustizia amministrativa annulli i provvedimenti del GSE meritano senz’altro di essere analizzate. La prima delle due sentenze riguarda dei provvedimenti di annullamento in autotutela di alcune richieste di verifica e certificazione (RVC) basati su una serie di mancanze formali.

Il GSE ha contestato la mancanza della copia del documento d’identità in alcune autodichiarazioni, il fatto che alcune sottoscrizioni erano illeggibili, che alcuni rappresentati delle società coinvolte non avevano dimostrato i poteri di firma e, infine, che uno degli interventi non ricade nel settore industriale.
Sul punto il TAR aveva già avuto modo di pronunciarsi in casi simili, dicendo che la mancanza dei documenti non deve considerarsi un mero errore formale ma impedisce di verificare l’esistenza dei rapporti frai clienti e la ESCO.
In questo caso però la ricorrente aveva presentato un’istanza di riesame allegando tutti i documenti e il TAR ha ritenuto corretto questo sistema.

In pratica, pur avendo considerato legittima la revoca delle RVC per mancanza dei documenti, si è ritenuto che l’invio degli stessi in fase di richiesta di riesame e anche in fase successiva faccia insorgere l’obbligo del GSE a valutare i nuovi documenti. Inoltre il TAR ha ritenuto che il difetto di una delle RVC non può dar luogo al rigetto di tutte le altre. Tuttavia il punto veramente interessante della sentenza è che una carenza documentale originaria, che dà luogo a un annullamento in autotutela da parte del GSE (e si potrebbe pensare lo stesso valga per un provvedimento di decadenza), possa essere sanata in fase di istanza di riesame, obbligando il GSE a rivalutare la documentazione integrativa fornita.

Il TAR afferma, infatti, l’obbligo del Gestore di ripetere la verifica documentale alla base del procedimento di riesame, autonomamente avviato, compiendo un’analisi puntuale e motivata delle carenze eventualmente riscontrate.
La seconda questione attiene a una richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinato a un uso efficiente dell’energia. Nel caso in questione la richiesta era stata rigettata in quanto i dati di partenza risultano da rilievo sull’edificio e non da progetto energetico; si precisa che erroneamente la parte ricorrente nel presentare la domanda ha flaggato, per un dichiarato errore, l’opzione dei dati in ingresso “da rilievo sull’edificio” invece che l’altra opzione “progetto energetico”.
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