Concessioni idroelettriche, qual è il limite da non superare? |
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Concessioni idroelettriche,
qual è il limite da non superare?
di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma
Da qualche anno una Regione in parte seguita dal GSE ha iniziato a sanzionare i soggetti che prelevano annualmente una portata più alta di quella media di concessione.
La Regione in questione (Valle d’Aosta) ha sostenuto che prelevare oltre la media sia come prelevare in assenza di concessione, quindi il concessionario che oltrepassa tale limite incorre nella violazione prevista dall’articolo 17 del regio decreto 1775/1933.
Nelle procedure applicative del d.m. 2016 il GSE ha introdotto una limitazione agli incentivi per l’energia prodotta al di sopra della media, ferma restando la possibilità per lo stesso GSE di non tener conto di questa limitazione e pagare comunque, previa valutazione caso per caso.
Ultimamente la questione è stata portata all’attenzione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e sull’argomento si sono pronunciate Sardegna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e di Bolzano. Le risposte sono sostanzialmente uniformi. In primo luogo si è ricordato che i numeri essenziali contenuti nella concessione di derivazione d’acqua a uso idroelettrico sono:
1) la potenza media, che si calcola come P = HxQ/102 (potenza uguale salto per portata diviso 102);
2) la portata massima, che è il quantitativo di picco massimo prelevabile che non può essere superato durante l’esercizio.
In secondo luogo si è precisato che la portata media rappresenta il valore medio dei volumi idrici che si possono derivare durante tutto l’anno su cui viene calcolato il canone e che può essere superata, mentre non può essere invece superata la massima.
Per chiarire il punto si cita la risposta della Regione Lombardia, secondo cui il valore che non può essere superato “non è il valore medio annuo, che è teorico e frutto della media di un valore che naturalmente varia di anno in anno in ragione della disponibilità naturale, ma il valore massimo derivabile o utilizzabile (al netto di tolleranze insite con il valore della grandezza in gioco in relazione alle opere e ai manufatti) in quanto attiene alle caratteristiche del progetto di concessione”.
La portata massima costituisce un elemento essenziale della derivazione non modificabile dal concessionario senza l’assenso dell’autorità competente, mentre - entro i limiti strutturali del progetto - la portata media è variabile ed è frutto di stime che non vanno viste sul singolo anno solare o su un periodo di alcuni anni, ma vanno poste in relazione alla durata della concessione.
La portata media è frutto di un andamento poliennale, tanto da rilevarsi che se per un periodo consigliato di 10 anni ma comunque non inferiore a 5 dovesse risultare che la derivazione utilizza una quantità d’acqua superiore in modo apprezzabile a quella indicata nella concessione, si potrà allora far luogo alla modifica della medesima.
La presa di posizione è senz’altro importante, anche se la questione era già stata risolta in tal senso molti anni or sono dalla Corte di Cassazione, che nel 1977 aveva chiarito che... [...]
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