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GSE e controllo su atti autorizzativi: TAR e Consiglio di Stato non vanno d’accordo Stampa E-mail
GSE e controllo su atti autorizzativi: TAR
e Consiglio di Stato non vanno d’accordo

di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma



In Italia non esiste una norma che imponga ai giudici di adeguarsi obbligatoriamente ai precedenti di giudici che compongono organi giudiziari di grado superiore.

Tuttavia, a fronte di un orientamento consolidato, è estremamente improbabile che un TAR adotti una sentenza in disaccordo con quanto più volte affermato dal Consiglio di Stato. Questa prassi inveterata non sembra però applicata nel caso dell’interpretazione dell’articolo 42 del d.lgs. n. 28/2011, dove i due organi giurisdizionali per ora rimangono parzialmente in disaccordo fra loro.

D’altro canto, sempre sul medesimo articolo, i due organi si trovano invece d’accordo nel considerare applicabili soltanto a partire dal gennaio 2018 le modifiche apportate dal Parlamento a quell’articolo, per rendere il mondo degli incentivi più ragionevole e funzionale alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Ma analizziamo da prima il contrasto giurisprudenziale fra TAR e Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato con una sentenza del 2018 (la 2.859) ha affermato che qualora il GSE dubiti della legittimità di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interloquire con quest’ultima, invitandola ad esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l’esito degli accertamenti effettuati. Il potere del GSE non può andare oltre e non spetta a quest’ultimo ritenere illegittimo o inefficace un provvedimento autorizzativo di altra amministrazione.
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