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Tirar il fango per l’aia Stampa E-mail

Tirar il fango per l’aia

di FRANCESCO ANDREOTTI e FRANCESCA FLOCCIA


Il 16 novembre scorso è stato convertito in legge il cosiddetto “decreto Genova” nel quale, all’articolo 41, sono state inserite “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”.

I fanghi di depurazione ai quali si riferisce l’articolo sono quelli utilizzabili in agricoltura, derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue di insediamenti civili o produttivi; la loro utilizzazione agronomica rappresenta un buon compromesso fra la necessità di trovare una destinazione per i fanghi e quella di contrastare il fenomeno dell’impoverimento della sostanza organica del suolo. Le nuove disposizioni, se da una parte riempiono un vuoto normativo, dall’altra si inseriscono in una situazione normativa molto complessa e soggetta a molteplici interpretazioni.

La Comunità europea ha iniziato a regolamentare l’utilizzo agronomico dei fanghi più di trent’anni fa, nel 1986, con la direttiva 86/278/CEE. Tale direttiva ha stabilito norme per evitare che tale pratica danneggi il suolo, la vegetazione, gli animali e l’uomo. In particolare, la direttiva ha indicato specifici valori limite e intervalli nonché modalità di campionamento e analisi per alcuni metalli pesanti, quali cadmio, rame, nichel, piombo, zinco e mercurio, rispettivamente per i fanghi utilizzati sui suoli e per i suoli che ricevono i fanghi; oltre a ciò, per tali metalli sono state fissate le quantità massime annue di immissione nei terreni coltivati.

La direttiva 86/278/CEE è stata recepita dall’Italia nel 1992 con il decreto legislativo n. 99. Tale decreto disciplina, attraverso condizioni e divieti, l’utilizzazione agronomica dei fanghi costituiti dai residui di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili o produttivi; per i fanghi non provenienti da insediamenti esclusivamente civili, il decreto riguarda quelli che abbiano caratteristiche sostanzialmente non diverse o siano assimilabili per qualità a questi ultimi.

Per quanto riguarda le condizioni del decreto, è ammessa l’utilizzazione agronomica dei fanghi solo se ricorrono i seguenti requisiti: sono stati sottoposti a trattamento, sono idonei a produrre un effetto concimante, ammendante e correttivo del terreno e non contengono sostanze tossiche e nocive, persistenti o bioaccumulabili, in concentrazioni dannose per il terreno, le colture, gli animali, l’uomo e l’ambiente in generale.
In aggiunta, il decreto fissa valori massimi di concentrazione per gli stessi metalli pesanti indicati nella direttiva, sia nei suoli agricoli destinati a ricevere i fanghi, sia nei fanghi stessi.
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