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Le novità sulle grandi derivazioni introdotte dal d.l. Semplificazioni Stampa E-mail

Le novità sulle grandi derivazioni
introdotte dal
d.l. Semplificazioni

di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma

La legge di conversione del d.l. Semplificazioni (14 dicembre 2018 n. 135) introduce alcune novità assai rilevanti alle disposizioni che regolano le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Per meglio comprenderne la portata occorre ricordare che originariamente con il testo unico del 1916, poi trasposto in quello del 1933 e ancora in gran parte vigente, si era previsto che le grandi derivazioni idroelettriche fossero concesse per periodi abbastanza lunghi e che alla scadenza la gran parte delle centrali (le cosiddette opere bagnate) passasse in capo allo Stato. In particolare l’articolo 25 del regio decreto 1775/1933 stabilisce che:

• Al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.

• Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall’interessato, il terzo d’accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque.

In sostanza, lo Stato aveva pensato che concedendo l’acqua a prezzi molto ragionevoli avrebbe stimolato i privati ad investire per la realizzazione di impianti che, sfruttati per tempi che all’epoca erano solitamente molto lunghi, 60/70 anni, al termine delle concessioni sarebbero divenuti pubblici. Successivamente, lo Stato decise di nazionalizzare l’attività di produzione di energia elettrica ed espropriò la stragrande maggioranza degli impianti, diventandone proprietario. In quell’occasione, essendo lo Stato il titolare dell’Ente proprietario delle grandi centrali idroelettriche, le concessioni divennero senza scadenza. [...]

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