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Un pronuncia interessante in materia di controlli e sanzioni del GSE Stampa E-mail










di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma


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Con una recente sentenza del 24 ottobre 2018 (numero 6060) il Consiglio di Stato affronta due questioni interessanti in materia di recupero di incentivi da parte del GSE fra le altre trattate nel giudizio.



La prima questione riguarda la prescrizione e l’altra il discrimine fra i casi nei quali il GSE può disporre la decadenza dagli incentivi e quelli nei quali, invece, può rideterminare l’esatta quantificazione degli incentivi recuperando le somme indebitamente erogate.
In materia di prescrizione il Consiglio di Stato afferma un principio che poteva sembrare assodato ma che il GSE aveva contestato diffusamente appellando la sentenza del TAR Lazio 24 maggio 2017 numero 6205.

Il GSE ha sostenuto che la prescrizione del diritto di recuperare gli incentivi pagati non decorre dalla data di ciascun pagamento ma dalla data in cui viene emanato il provvedimento con il quale si dispone il recupero. In altre parole per il GSE la prescrizione opera soltanto da quando quest’ultimo effettua i controlli e determina che i pagamenti non erano dovuti. E, secondo la sua tesi, questo può avvenire per sempre.
Se tale tesi interpretativa fosse stata accolta i produttori di energia da fonte rinnovabile avrebbero potuto essere chiamati a restituire gli incentivi percepiti anche a distanza di 20/30 anni dagli incassi delle somme, con le ovvie conseguenze sulla commerciabilità degli impianti.
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