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La remunerazione dell’investimento come requisito del rilascio Stampa E-mail










di GIOVANNI BATTISTA CONTE / avvocato in Roma
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Il TAR Lazio torna sulla questione del riconoscimento dei Certificati Bianchi (Titoli di Efficienza Energetica-TEE). La sentenza 9907-2017 tratta il caso di una raffineria che ha aggiunto uno scambiatore ai due già esistenti, riducendo l’uso di energia primaria.


Come previsto dal d.m. 28 dicembre 2012, che si avvale della metodologia di calcolo prevista dalle linee guida AEEG, per ottenere i Certificati Bianchi il titolare ha avviato i lavori e ha presentato la proposta di progetto di programma di misura (pppm).
Il GSE non ha approvato la pppm e ha rigettato la richiesta di Certificati Bianchi per diversi ordini di motivi e il TAR ha ritenuto sufficiente la legittimità di uno di questi motivi perché il provvedimento fosse da considerarsi comunque legittimo.

Il TAR osserva che ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi assumono rilievo centrale le nozioni di risparmio lordo e di risparmio netto che trovano definizione nell’articolo 1 delle Linee Guida AEEG.
Il risparmio energetico lordo consiste nella differenza nei consumi di energia primaria prima e dopo la realizzazione di un progetto, determinata con riferimento ad un certo orizzonte temporale mediante una misurazione o una stima.
Il risparmio energetico netto è il risparmio lordo, depurato dei risparmi energetici non addizionali, cioè di quei risparmi energetici che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un intervento o di un progetto, per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato (così l’articolo 1 delle Linee Guida AEEG).
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