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SPECIALE BIOCARBURANTI Stampa E-mail

di Vito Pignatelli

Nello scorso mese di luglio, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2005, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 maggio n. 128 concernente l’Attuazione della Direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
Questo decreto, che definisce come biocarburanti tutti i carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa, rappresenta indubbiamente una svolta nel lungo e non sempre lineare percorso che ha portato, nel nostro Paese, alla nascita e al consolidarsi di un mercato, limitato ma non trascurabile, per il biodiesel (miscela di esteri metilici ottenuti per trasformazione chimica di oli vegetali, principalmente colza e girasole), e più recentemente, all’avvio di iniziative industriali di rilevanti dimensioni per la produzione di bioetanolo.

Infatti, per la prima volta, si stabilisce esplicitamente che una percentuale prefissata di tutto il carburante (gasolio e benzina) impiegato per i trasporti debba essere sostituita con biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.
I motivi che hanno portato all’emanazione della citata Direttiva europea (che prevede il raggiungimento per ogni Stato membro di obiettivi indicativi di sostituzione dei carburanti derivanti dal petrolio con biocarburanti per una quota pari al 2 per cento nel 2005 e fino al 5,75 per cento nel 2010) e al suo recepimento - anche se parziale - da parte della legislazione italiana, sono certamente molteplici; ma è fuori di dubbio che, oltre alle motivazioni di carattere ambientale e a quelle, quanto mai attuali, legate alla sicurezza e alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, un fattore determinante è rappresentato dalle nuove prospettive che la produzione di biocarburanti apre per l’agricoltura comunitaria e nazionale.

Infatti, nell’ambito dei nuovi indirizzi della Politica Agricola Comune (PAC), la produzione di biocarburanti (e più in generale, di biomasse vegetali a destinazione energetica) è considerata una delle opzioni principali per lo sviluppo dell’agricoltura non-alimentare, ritenuta di primaria importanza per il futuro dell’intero comparto agricolo e agro-industriale europeo, con sensibili benefici in termini di occupazione, sviluppo rurale e salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

Per quel che riguarda in modo più specifico il Decreto Legislativo n. 160/2005, gli obiettivi indicativi nazionali di immissione al consumo di biocarburanti (e altri carburanti rinnovabili), espressi come percentuale - calcolata sulla base dei rispettivi contenuti energetici - del totale del gasolio e della benzina immessi al consumo nel mercato nazionale dei carburanti per autotrazione, sono pari all’1 per cento entro il 31 dicembre 2005 e al 2,5 per cento entro la fine del 2010, e quindi significativamente ridotti rispetto ai valori stabiliti dalla Direttiva europea. Le principali ragioni di un simile scostamento, riportate in allegato nello stesso Decreto Legislativo, sono riconducibili da un lato alle limitate risorse finanziarie disponibili per incentivare la produzione di biocarburanti da colture dedicate (tenuto conto della necessità di destinare allo stesso tempo risorse finanziarie comparabili per incentivare sia le altre utilizzazioni energetiche delle biomasse, sia la produzione di altri carburanti per il trasporto da fonti energetiche rinnovabili), e dall’altro alla constatazione del limitato potenziale di produzione di biocarburanti a partire da materie prime agricole nazionali.

Il decreto contiene un elenco di biocarburanti liquidi e gassosi di potenziale interesse (che è lo stesso contenuto nella Direttiva europea di riferimento) ma, allo stato attuale della tecnologia, gli unici in grado di contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono il biodiesel, utilizzabile puro o in miscela con il gasolio in diverse percentuali, e l’etanolo, che può essere impiegato in miscela con la benzina, direttamente o previa trasformazione in ETBE (etere etil ter-butilico, ottenuto per sintesi chimica a partire da etanolo e isobutene, considerato come biocarburante per il 47 per cento in peso, corrispondente al contenuto in etanolo).

Il Decreto fissa inoltre il limite massimo del 5 per cento di aggiunta di biodiesel nel gasolio per l’immissione delle miscele diesel-biodiesel alla libera distribuzione presso le stazioni di servizio della rete stradale e autostradale, mentre le miscele con tenori di biodiesel più elevati e biodiesel puro possono essere utilizzati solo su veicoli di flotte, pubbliche o private, previa omologazione degli stessi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto, dovrà comunque essere avviato un programma per la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall’uso di miscele contenenti percentuali di biocarburanti maggiori del 5 per cento da parte di veicoli non modificati e, in base ai risultati di questo programma, potranno in futuro essere distribuite in rete anche miscele con un tenore in biodiesel superiore al 5 per cento.

Nel Decreto non vengono citati limiti minimi e massimi per l’additivazione delle benzine con etanolo o con l’ETBE, ma a tale proposito è opportuno rammentare che tali limiti sono stati fissati a suo tempo dalla Direttiva CEE n. 536/85 - che stabiliva sia il tenore massimo di ossigeno nelle benzine (fissato al 2,5 per cento in peso con facoltà dei singoli Stati membri di arrivare fino al 3,7 per cento) sia il tenore massimo ammissibile dei singoli ossigenati permessi nei due diversi valori di concentrazione di ossigeno totale - recepita dall’ordinamento italiano con il D.L. 18 aprile 1994 n. 280, che definisce i composti organici ossigenati ammissibili quali componenti e/o stabilizzanti di carburanti, e per ciascuno di essi le percentuali massime di aggiunta (5 per cento in volume per l’etanolo e 15 per cento per l’ETBE).

È importante sottolineare il fatto che viene riconosciuta nel Decreto l’importanza di rafforzare le attività di ricerca e sviluppo sui biocarburanti e le relative tecnologie di produzione e utilizzo, che dovranno costituire uno degli obiettivi generali di un accordo di programma quinquennale da stipulare con l’Enea, e verranno svolte dall’Ente in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili del ministero delle Attività Produttive.

È comunque evidente che, al di là di quanto auspicato in sede legislativa, una produzione significativa di biocarburanti da fonti nazionali - presupposto indispensabile per incrementare in futuro le percentuali di aggiunta a gasolio e benzina rispetto a quelle stabilite dal D.L. n. 160 - si potrà avere solo se l’agricoltura italiana sarà in grado di fornire quantitativi adeguati di materie prime a costi contenuti, e di qualità adatta alla successiva trasformazione industriale. Una simile sfida potrà essere vinta solo con l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, sia nella fase di produzione delle materie prime agricole sia in quelle successive di trattamento, conversione e recupero dei prodotti e sottoprodotti e, soprattutto, con il pieno accordo fra tutti i soggetti interessati (agricoltori, industria di trasformazione, produttori e distributori di carburanti per i trasporti) per la condivisione di costi e benefici.

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