di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma
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Con la sentenza 7 luglio 2016 n. 158, la Corte costituzionale decide il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la legge 24 dicembre 2014, n. 22 della Regione Piemonte che aveva rideterminato i canoni idroelettrici sul territorio regionale.
La Corte ricostruisce brevemente la legislazione in materia ricordando che inizialmente la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha stabilito che i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e ne ha fissato l’importo in relazione ai diversi usi. Per quel che concerne le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, la detta legge ha determinato il canone, per ogni kW di potenza nominale concessa o riconosciuta, in lire 20.467.
È poi intervenuto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali) che ha conferito alle regioni l’intera gestione del demanio idrico, ivi inclusa la determinazione dei canoni di concessione e l’introito dei relativi proventi.
Il legislatore si è reso conto, tuttavia, della necessità di mantenere una omogeneità sul territorio nazionale e, con il comma 11 dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, ha previsto che con altro decreto legislativo sarebbero state stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.
Questa previsione è stata ribadita con l’art. 154, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dove si prevede esplicitamente che, al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica.[...]
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