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Impianti idroelettrici, dal Veneto nuove restrizioni Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma



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La Regione Veneto ha emanato una nuova delibera per regolare la concessione di acque a scopo idroelettrico (DGR 1988/2015 pubblicata sul BUR del 15 gennaio 2016) la quale, oltre a balzare all’occhio perché chiaramente diretta a restringere la possibilità di ottenimento di un tale tipo di concessione, appare a prima vista anche foriera di plausibili vizi di legittimità delle limitazioni introdotte. Tale delibera premette alla novella normativa introdotta che, in base alla direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE anche detta WFD), gli Stati membri non violano le norme ivi stabilite quando “l’incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) è fatto tutto il possibile per mitigare l’impatto negativo sullo stato del corpo idrico; b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico (...); c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l’ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi (…) sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile”.



Partendo da tale presupposto, la Regione decide di limitare la possibilità di conferire nuove concessioni ad uso idroelettrico, così evidentemente chiarendo subito il vero illegittimo intento della deliberazione, ossia quello di ridurre il solo utilizzo dell’acqua a scopo idroelettrico. Appare chiaro che la disciplina comunitaria citata dalla stessa normativa riguarda qualsiasi intervento realizzato sui corpi idrici e non solo ed esclusivamente quello con finalità energetica, mentre la delibera trascura tutte le altre derivazioni per regolare, e in modo molto restrittivo, quelle idroelettriche. La probabile irragionevolezza della nuova normativa appare di maggior evidenza esaminando il merito delle limitazioni introdotte. In primo luogo si stabilisce che il rapporto fra tratto di corso d’acqua sotteso da derivazioni idroelettriche e lunghezza del medesimo non possa superare il coefficiente 0,7. [...]

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