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Rinnovabili, i produttori alle prese con la PAS Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte
avvocato in Roma




Il GSE sta mettendo in essere una diffusa opera di controllo su tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, lavorando in base ad un principio di interpretazione normativa orientato alla massima strettezza.
Nel GSE serpeggia l’idea che lo scopo dell’attività dell’Ente sia la tutela della voce A3 della tariffa elettrica e non la gestione degli incentivi per far crescere il settore senza distorsioni ma in modo solido e costante, tanto da permettere al Paese di raggiungere con il tempo un ridimensionamento consistente delle fonti fossili
.

Tale atteggiamento conduce ad una serie di provvedimenti di esclusione che i produttori provano a contrastare chiedendo il riesame da parte della medesima amministrazione ma spesso si trovano costretti a rivolgersi al giudice amministrativo.
Recentemente il TAR Calabria (Catanzaro) si è trovato ad analizzare un provvedimento di decadenza dagli incentivi di un impianto eolico della potenza di 1 MW perché ad avviso del GSE il provvedimento di autorizzazione non si sarebbe formato correttamente.
Nel caso concreto, una società aveva presentato una PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) e poi ceduto la richiesta di autorizzazione tacita 43 giorni dopo la presentazione della domanda, dandone notizia al Comune. L’autorizzazione è stata richiesta con PAS ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011 in quanto il limite per tale procedura è stato innalzato dalla Regione Calabria ad 1 MW per gli impianti eolici.
Il GSE ha chiesto al Comune informazioni riguardo la PAS di autorizzazione dell’impianto e quest’ultimo ha affermato di non aver rilasciato nessun provvedimento autorizzativo in quanto, trascorsi 52 giorni dalla presentazione della PAS, il Comune aveva consegnato al progettista una richiesta di integrazioni mai soddisfatta. Manca però alcuna prova che la richiesta comunale fosse pervenuta alla richiedente e alla cessionaria del progetto.
Inoltre, è certo che il Comune non ha formulato alcuna richiesta entro i 30 giorni dal ricevimento della PAS e allora il TAR ha richiamato un precedente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dove si afferma che “la d.i.a (denuncia inizio attività, ndr), una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile “quoad effectum” al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela”. In altre parole, il giudice ha chiarito che una volta trascorsi 30 giorni la PAS si consolida e il Comune, se vuole contestarla, deve necessariamente annullarla in autotutela e non può limitarsi a formulare generiche contestazioni o richieste di integrazioni. [...]

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