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di Andrea Molocchi | ECBA Project


TRASPORTO MARITTIMO: IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CO2



Forse non tutti sanno che sotto il semestre italiano di presidenza dell’UE è stato approvato un provvedimento importante per il comparto marittimo e per l’industria dell’efficienza energetica: il cosiddetto regolamento MRV. Il 17 dicembre 2014, infatti, il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo di compromesso con il Parlamento sulla proposta di regolamento della Commissione riguardante il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni di CO2 delle navi.
Il testo finale è stato formalmente approvato dal Consiglio Europeo il 28 aprile 2015. Al di là dei tecnicismi, questo regolamento crea le premesse per un filone di politiche industriali di grande rilevanza collettiva, non solo dal punto di vista ambientale (per il contributo del settore marittimo alle politiche di mitigazione del cambiamento climatico), ma anche e soprattutto dal punto di vista economico, attraverso le ricadute dell’innovazione tecnologica associata all’efficienza energetica e attraverso il miglioramento della competitività di un settore, quello marittimo, essenziale per il commercio con l’estero e per lo sviluppo economico globale.



Dato che questi due obiettivi, quello ambientale e quello economico, sono stati spesso storicamente contrapposti, il fatto che essi si trovino finalmente “alleati” in un provvedimento normativo è anche un segnale di speranza: che le politiche industriali e ambientali possano davvero essere orientate in maniera integrata verso uno sviluppo sostenibile. Ma è anche importante che questa svolta sia compresa e capita fino in fondo, in quanto numerosi sono i passaggi attuativi che dovranno sostanziare questo nuovo percorso, evitando il ripetersi di errori di molte politiche ambientali del passato.
Il regolamento europeo si applica alle navi di qualsiasi bandiera, sopra le 5.000 tonnellate di stazza lorda, in relazione alle emissioni di CO2 da combustione rilasciate sia nella fase di stazionamento in porto sia durante i viaggi in arrivo e in partenza da porti comunitari (dall’ultimo porto di scalo fino a un porto sotto la giurisdizione di uno Stato Membro e da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato Membro fino al successivo porto di scalo, così come nei viaggi fra porti comunitari). Questi i principali obblighi a carico delle compagnie marittime (le aziende che hanno la responsabilità operativa delle navi), con una sequenza di scadenze che va dall’entrata in vigore del regolamento fino al 2019 [...].

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