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PAUSA-ENERGIA
 
La nuova disciplina per le grandi derivazioni idro Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma




Il Giudice Amministrativo è stato chiamato a valutare se per rispettare il requisito dell’entrata in esercizio sia sufficiente effettuare il primo parallelo o occorra anche la prova di aver prodotto energia. Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, in un giudizio iniziato nel 2013, si è trovato a giudicare una fattispecie che sembra interessante. La società proprietaria di un impianto fotovoltaico ha dichiarato al GSE di aver effettuato l’entrata in esercizio nell’agosto 2012, ricavando tale data dal collegamento in parallelo con la rete. Il GSE, di tutta risposta, ha però dichiarato la decadenza dalle tariffe incentivanti ritenendo che la medesima società non poteva provare di aver fornito energia alla rete il giorno del collegamento, essendo al contrario accertato che la produzione fosse iniziata soltanto due mesi più tardi.


La domanda di incentivazione, nel caso in esame, era stata proposta sulla scorta del Quarto Conto Energia (d.m. 5 maggio 2011). Dopo aver analizzato la questione, il TAR ha accolto la tesi della ricorrente e ha ravvisato che le tre condizioni necessarie per considerare l’impianto entrato in esercizio siano che il medesimo: a) sia collegato in parallelo, b) siano istallati i contatori e, da ultimo, c) siano assolti gli obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Sempre secondo la pronuncia del Tribunale Amministrativo, ai sensi della norma che regola il Quarto Conto Energia, la condizione del collegamento in parallelo alla rete è soddisfatta da una connessione che consenta lo scambio dell’energia prodotta ma non necessita che vi sia anche produzione in quel momento.[...]

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