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Se la concessione arriva in ritardo, l’amministrazione “paga” Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma



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Con una recente sentenza il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli ha condannato la Regione Calabria a risarcire un aspirante produttore idroelettrico per aver rilasciato una concessione idroelettrica con grande ritardo ed aver così causato una mancata produzione.
La sentenza, oltre ad aver affermato un fondamentale principio, ha effettuato un’importante ricostruzione di tutti i requisiti necessari perché il danno subito rientri fra quelli risarcibili. In primo luogo, dunque, il Tribunale Regionale ha operato una ricostruzione giurisprudenziale che ha condotto ad individuare la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche quale giudice del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi in materia di acque. Successivamente, è stata esaminata la posizione soggettiva del richiedente della concessione, il quale si è affermato dotato di un interesse pretensivo a veder ampliata la sfera della propria titolarità.
Inoltre si è ricordato che il danno derivante dal diniego o dal ritardo dell’assunzione di un provvedimento amministrativo è risarcibile soltanto ove la richiesta della concessione sia fondata.



Ebbene, si deve notare che in realtà la sentenza in commento ha invero richiamato la giurisprudenza della Cassazione, ponendo in risalto alcuni criteri che meritano di essere evidenziati. Il primo requisito è che il richiedente della concessione abbia diritto ad ottenerla. In particolare la Cassazione ha ricordato che l’interesse del privato a vedersi assegnare la concessione non muta anche dopo l’eventuale sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego; e ciò in quanto il giudizio amministrativo di annullamento ha il compito di rimuovere il provvedimento illegittimo riportando le parti nella situazione preesistente, suscettibile di evolversi sia in senso favorevole, sia sfavorevole, in relazione all’esercizio del potere amministrativo di accogliere o rigettare le istanze.
Ove la concessione sia stata assentita, il problema non si pone; qualora, invece, il provvedimento non sia stato rilasciato, è necessario che il giudice cui è chiesto il risarcimento accerti, tramite un giudizio prognostico, se - secondo un criterio di normalità - la richiesta di concessione fosse destinata ad essere accolta.[...]

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