COOKIE
 
PAUSA-ENERGIA
 
Dichiarazioni false al GSE: la Corte vaglierà le sanzioni? Stampa E-mail
Torna al sommario




di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma



.

Dal 2011 il mondo delle energie rinnovabili conosce un regime sanzionatorio molto gravoso introdotto con gli articoli 23 e 43 del d. lgs. 28/2011. L’articolo 23 prevede che non hanno titolo a percepire gli incentivi i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Oltre a questa preclusione è previsto che, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell’accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti: il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; il soggetto responsabile dell’impianto; il direttore tecnico; i soci, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.



La medesima sanzione è prevista dall’art. 43 per chi abbia richiesto gli incentivi per l’impianto fotovoltaico mentendo sulla sua conclusione al 31/12/2010 (d.l. 3/2010). In merito a queste sanzioni occorre però segnalare due importanti interventi del Consiglio di Stato. Con la sentenza 148/2014, infatti, si è affermato che quando ad un accertamento di fatto derivino conseguenze tanto afflittive quali quelle in argomento, l’Amministrazione procedente deve accertarlo con estremo rigore e a fronte di dubbi di carattere qualificatorio deve tenere in considerazione le gravissime conseguenze che l’impresa deve subire a seguito dell’adesione all’una o all’altra delle interpretazioni possibili. Di conseguenza dovrà essere tenuto indenne dalle più gravi conseguenze l’operatore che abbia inconsapevolmente commesso un errore di qualificazione del fatto potenzialmente foriero di responsabilità a fronte di una fattispecie oggettiva non sufficientemente chiara. Di fatto questa affermazione è un’applicazione del principio di tassatività delle sanzioni previsto dall’ordinamento comunitario. [...]

©nuovaenergia

L'articolo completo è disponibile solo per gli abbonati. Per maggiori informazioni sugli abbonamenti o per ricevere
Questo indirizzo di e-mail è protetto dal spam bots, deve abilitare Javascript per vederlo dell’articolo in formato PDF, contatta la redazione: 02 3659 7125 | Questo indirizzo di e-mail è protetto dal spam bots, deve abilitare Javascript per vederlo

 
© 2005 – 2024 www.nuova-energia.com