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Piemonte, acque pubbliche: cambia regolamento su derivazioni Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma




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Il Presidente della Giunta regionale del Piemonte il 14 marzo 2014 ha emanato un decreto con il quale ha approvato una serie di modifiche al regolamento vigente in materia di derivazioni di acqua pubblica, anche a scopo idroelettrico. Prima dell’analisi della disciplina, sorge spontaneo però chiedersi se un presidente la cui elezione è stata invalidata dalla magistratura possa emanare decreti. La risposta non è semplice in quanto non ci sono molti precedenti, ma certo esiste una concreta possibilità che l’atto sia stato adottato in carenza di potere.
Andando oltre, per venire all’analisi del contenuto del decreto non può non notarsi un chiaro disfavore per le derivazioni a scopo energetico, per le quali soltanto è stata prevista una restrizione della distanza minima con le altre derivazioni a monte o a valle. Ebbene, la norma non ci pare affatto ragionevole sotto diversi punti di vista.


In primo luogo, non si comprende perché una tale disposizione sia prevista soltanto per le derivazioni a scopo energetico poiché se si ritiene che i corsi d’acqua siano influenzati da derivazioni che si susseguono con eccessiva intensità, allora non è dato comprendere perché una derivazione idroelettrica avrebbe maggior impatto di una a scopo industriale o ad uso civile o irriguo.
In secondo luogo, ancor meno comprensibile è il perché tale norma sia generalizzata per ogni derivazione, senza far riferimento ad alcun parametro, neppure di portata del corso d’acqua, e senza distinzione delle derivazioni prese in considerazione. Se, infatti, la previsione è voluta per proteggere l’ambiente idrico, allora dovrebbe distinguere in ragione del possibile impatto delle varie derivazioni. È evidente che una derivazione da 1.000 l/s su un corso d’acqua con una portata complessiva di 1.250 non abbia lo stesso impatto di una derivazione da 100 l/s su un corso d’acqua da 10.000 litri. La norma così come strutturata, invece, appare molto poco ragionevole e, comunque, in probabile violazione del principio di uguaglianza, dovuta all’assimilazione di situazioni diversamente qualificabili.


E ancora, la novella sembra non tener conto del fatto che le derivazioni a scopo idroelettrico sono dichiarate di pubblica utilità per legge e concorrono alla tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera, dimenticando altresì che la normativa regionale di rango inferiore non può derogare a tale principio se non per tutelare altri diritti che prevalgano sul favore che le norme interne e comunitarie tributano alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In realtà, trattandosi di aspetti diversi dalla tutela del medesimo valore ambientale, l’Amministrazione sarebbe tenuta ad un’attività di bilanciamento degli interessi in gioco, valutando attentamente il reale impatto sull’ecosistema degli impianti da realizzarsi.
Continuando l’analisi della novella regionale, un’altra previsione discutibile sembra quella sugli impianti progettati per lo sfruttamento delle acque che scorrono in canali irrigui. In questo settore la Regione attribuisce un diritto di privativa e di veto ai consorzi, in aperto contrasto con le norme statali in materia di gestione delle acque demaniali, e di quelle statali e comunitarie in materia di concorrenza, anche in particolare in materia di energia.


Secondo il nuovo articolo 15 ter del regolamento 10/R, nel caso di domanda di derivazione di concessione d’acqua su un canale consortile la medesima viene offerta in prelazione al consorzio il quale ha diritto di utilizzarla a fronte di una mera autorizzazione, concessa senza alcun procedimento concorrenziale. Considerato che i consorzi non hanno bisogno di una nuova concessione ma soltanto di un’autorizzazione, il principio generale per il quale l’acqua è concessa per un determinato scopo ne esce completamente stravolto.
Ma vi è di più. Nel caso in cui il consorzio decida di non aggiudicarsi in proprio (e senza concorrenza) l’uso dell’acqua, ha comunque la facoltà di affermare l’incompatibilità della nuova derivazione con le strutture consortili e il tal caso la domanda è respinta. Tale facoltà la dice lunga sulle possibilità del consorzio di imporre comunque un canone di couso assolutamente arbitrario al produttore che voglia realizzare un impianto sfruttando un salto presente nei canali consortili. La norma appare in contrasto con tutti i principi di concorrenza immanenti nell’ordinamento e contro l’indirizzo di massima espansione delle fonti rinnovabili, dovuto oltre che alla forte valenza ambientale, anche alla loro importanza strategica in questo periodo di incertezza sull’approvvigionamento di fonti fossili dall’estero.


A ciò si aggiunga che non si tiene in alcun conto l’evoluzione della disciplina degli incentivi. Occorre ricordare, infatti, che nella maggior parte dei casi i consorzi non hanno la capacita tecnica ed economica di realizzare gli impianti in proprio e il GSE, nelle sue ultime linee guida, ha impedito di avere disallineamenti fra concessionario, titolare dell’autorizzazione unica e gestore dell’impianto. Se lo spirito della norma è quello di riconoscere sempre la concessione ai consorzi, come si potrà far poi realizzare e gestire gli impianti a soggetti differenti? Invero, sembra allora lecito domandarsi se le innovazioni regolamentari, nel caso resistano al vaglio del giudice amministrativo, saranno in grado di garantire nuova ricchezza per i consorzi come progettato dalla Giunta, o, invece, creeranno soltanto un ostacolo alla diffusione di nuovi impianti su canali.

 
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