COOKIE
 
PAUSA-ENERGIA
 
Rinnovabili, stop al tentativo di favorire gli enti pubblici Stampa E-mail
Torna al sommario

di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma




Al fine di aumentare la produzione di energia da fonte rinnovabile lo Stato ha deciso di attrarre investimenti nel settore e stimolare le nuove costruzioni attraverso degli incentivi alla produzione. Le risorse per distribuire questi incentivi sono recuperate gravando i consumatori di una somma posta all’interno della tariffa dovuta per l’uso dell’energia: la voce A3.
Si tratta sostanzialmente di un’ulteriore imposta proporzionale al consumo di energia utilizzata per incentivare lo sviluppo del settore. In alternativa al sistema ora delineato lo Stato avrebbe potuto realizzare questo genere di impianti in prima persona, utilizzando a tal fine i soldi ottenuti tramite la fiscalità generale o istituendo un prelievo del tipo attuale inserito nella tariffa energetica (ovviamente tale scelta avrebbe creato una serie di problemi relativi alla liberalizzazione del mercato, che non sembra il caso di affrontare in questa sede). Tuttavia la scelta di politica economica è stata chiara e si è indirizzata verso lo stimolo dell’imprenditoria privata a realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile in Italia attraverso una sovvenzione delle tariffe.


La buona rimuneratività delle tariffe ha attratto una serie di enti pubblici che si sono inseriti in questo mercato diventando produttori, in contrasto con la scelta di carattere generale di lasciare il settore all’imprenditoria privata. Ma se appare poco comprensibile l’idea di creare un sistema di stimolo all’imprenditoria privata che venga poi utilizzato dagli enti pubblici, e se è lecito dubitare della legittimità di una tale attività da parte degli enti locali che a mio avviso travalicano i compiti istituzionali trasformandosi in imprenditori, certamente è illegittimo formulare delle regole che privilegino questi operatori nei confronti degli imprenditori privati.


Uno di questi casi è stato recentemente analizzato nella sentenza 39/2013 con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato l’illegittimità di un regolamento della Provincia del Verbania Cusio Ossola che stabiliva una differente durata delle concessioni d’acqua a scopo idroelettrico a secondo della minore o maggiore partecipazione pubblica all’interno del capitale sociale delle società che le avevano richieste, alla contribuzione ad importanti finalità pubbliche, alla creazione di nuove imprese sul territorio o al pagamento di adeguate misure compensative nei confronti del territorio medesimo.


Il giudice afferma che la Provincia può bene fissare regole di mitigazione dell’impatto degli impianti di produzione in ragione della loro specifica incidenza sul territorio, tuttavia il contenuto di queste regole non può tradursi nell’introduzione di misure compensative diverse da quelle dettate dalle linee guida nazionali. Sono illegittime delle misure preordinate a favorire la gestione pubblica o para-pubblica tramite una durata più lunga delle concessioni.
Regole di tal genere si risolvono, infatti, in una distorsione del mercato ad indebito favore del soggetto pubblico senza alcun contributo per la tutela dell’ambiente. Viene dunque affermato il principio secondo il quale le misure che abbiano l’effetto di sbarrare l’ingresso al mercato ad operatori del settore per il solo fatto di volervi entrare con effetti chiaramente discriminatori a favore dei soggetti pubblici o a partecipazione pubblica è in evidente contrasto con il diritto europeo e con quello interno.


Del resto, se la scelta effettuata è stata quella di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel mercato della produzione di energia, non si può pensare di far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta.

 
© 2005 – 2024 www.nuova-energia.com