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Il Consiglio di Stato non pone limiti alla produzione da rinnovabili Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma




Con una sentenza del 2011 il TAR per la Basilicata aveva affermato la legittimità del rigetto di una autorizzazione unica determinato dalla circostanza che erano già stati superati i limiti di crescita per gli impianti eolici previsti dal piano energetico regionale, rigettando le censure di contrasto con la normativa comunitaria. A seguito dell’appello proposto dalla società innanzi al Consiglio di Stato, quest’ultimo ha riformato completamente la sentenza del TAR, affermando che la normativa varata dalla Regione Basilicata (art. 3 della L.R. n. 9 del 2007) porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo ed italiano ed in particolare della direttiva 2001/77/CE, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione.

Il Consiglio di Stato richiama i principi della direttiva dove all’art. 1 è prevista la necessità di “un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel... mercato interno”, mentre l’art. 3 prevede l’adozione da parte degli Stati membri di misure appropriate atte a promuovere l’aumento del consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo obiettivi indicativi nazionali, indicati nello stesso art. 3 nel 12 per cento del consumo interno lordo di energia entro il 2010. I regimi di sostegno dei singoli Stati membri devono comunque promuovere efficacemente l’uso delle fonti energetiche rinnovabili – art. 4 – ed ancor più, soprattutto, andranno ridotti “gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili” – art. 6.

A fronte di tale quadro di riferimento generale, si deve escludere che il legislatore nazionale, statale o regionale che sia, possa introdurre un limite massimo alla produzione di energia elettrica rinnovabile, poiché tale limite si dimostra in contrasto radicale con la normativa europea, laddove questa fissa limiti minimi e rivede in generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le premesse della direttiva 2001/77/CE con il richiamo alla necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, l’alta priorità di questo obiettivo, la stretta connessione dell’uso di queste fonti con il Protocollo di Kyoto, il richiamo evidente agli obiettivi nazionali come livelli minimi – punto 7 delle premesse – sono fortemente indicative del contrasto insito nelle previsioni della legislazione regionale della Basilicata con i principi posti in sede europea.

Anche la direttiva 2009/28/CE (che ha sostituito la direttiva 2001/77/CE), ha precisato nelle premesse – punto 14 – che “la principale finalità di obiettivi nazionali obbligatori è creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile. Non è opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri”. Tale direttiva si pone in antitesi totale e definitiva con la fissazione di limiti massimi di produzione di energia elettrica di fonte eolica, fissazione di limiti massimi posta senza nemmeno una perentoria scadenza.

In conclusione, l’art. 3 della L.R. 26 aprile 2007, n. 9 della Regione Basilicata deve essere disapplicato laddove pone un limite massimo alla produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica, in quanto contrastante con l’art. 6 della direttiva 2001/77/CE. Sembra fondamentale osservare che il Consiglio di Stato non ha esitato a disapplicare una norma in contrasto con la normativa comunitaria, riaffermando il ruolo chiave dell’energia da fonte rinnovabile.

 
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