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PAUSA-ENERGIA
 
La Corte boccia le norme che avvantaggiano gli enti nella produzione di energia Stampa E-mail
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di Giovanni Battista Conte | avvocato in Roma




La normativa regionale vede sempre più spesso l’inserimento di norme che introducono vantaggi concorrenziali per gli enti pubblici nonostante gli interventi della giurisprudenza amministrativa e della Corte costituzionale abbiano più volte stigmatizzato un tale comportamento. Di recente, con la sentenza 310/2011 è stata analizzata la legittimità dell’art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, il quale introduce l’art. 4-bis nella legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), in rapporto agli artt. 3 (principio di eguaglianza), 41 (libertà d’iniziativa economica) e 117 (riparto della potestà legislativa) Cost.
Il detto art. 4-bis della legge regionale 42/2008 dispone una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali e i consorzi di sviluppo industriale che intendano proporre iniziative in materia di produzione delle energie rinnovabili. In particolare, quando il soggetto proponente sia uno degli enti indicati, è riconosciuta priorità di indizione ai procedimenti unici, con esonero dalla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla stessa legge reg. Calabria n. 42 del 2008, e sono consentite deroghe ai procedimenti di verifica preliminare di cui all’art. 6 dell’allegato SUB1 della medesima legge.


Il principio del libero mercato concorrenziale in materia di produzione dell’energia, sebbene sia indicato in modo soltanto parziale nel d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), e nel d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) costituisce un principio fondamentale che permea tutta la normativa statale e, ancor prima, la normativa comunitaria, cui il legislatore italiano ha dato attuazione. L’esigenza che la produzione e la distribuzione dell’energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori.

Una conferma della necessità che la produzione di energia sia svolta in regime di libera concorrenza si trae dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sulle misure di compensazione in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, è stato precisato che “la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione”, e che sono illegittime le previsioni di “oneri e condizioni a carico del richiedente l’autorizzazione che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali” (sentenza n. 124 del 2010; in conformità, sentenza n. 119 del 2010). La previsione contenuta nella norma regionale impugnata è assimilabile a quelle che prevedono misure compensative a favore della Regione e degli enti locali interessati: in entrambi i casi, infatti, le norme prevedono vantaggi economici per gli stessi.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, per violazione degli artt. 117, primo e terzo comma, e 41 Cost. poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. La sentenza riveste una certa importanza perché riafferma il principio della libera concorrenza nel campo dell’energia rinnovabile proprio in un momento nel quale la necessità di fare cassa spinge le Regioni a favorire illegittimamente gli enti locali.

 
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