COOKIE
 
PAUSA-ENERGIA
 
Certificati Bianchi, com’è andato il primo triennio in Francia Stampa E-mail

di Alberto Giovanni Pincherle


I Certificati Bianchi (CB) sono stati introdotti in Francia dalla cosiddetta Legge POPE (Legge 281 del 2005) come strumento per il raggiungimento dell’obiettivo, definito dalla stessa legge, di riduzione dell’intensità energetica del 2 per cento annuo dal 2015 e del 2,5 per cento annuo entro il 2030. La definizione degli aspetti applicativi di questi CB, che sono denominati certificati di economie di energia (Certificats d’Économie d’Énergie, CEE), è delegata a successivi Decreti Presidenziali (Décrets) o a Decreti Ministeriali (Arrêtés): ad oggi ne sono stati emanati ben 16.
L’obiettivo complessivo del primo triennio di applicazione (dal 1/7/2006 al 30/6/2009) dei CEE è di 54 TWh cumac di energia finale risparmiata. L’unità di misura del singolo CEE è di 1 kWh cumac. Il termine cumac (cumulé-actualisé) indica che le efficienze sono cumulate e attualizzate: ovvero si sommano tutte le efficienze energetiche, espresse in kWh, conseguite nella durata di vita dell’intervento dopo averle attualizzate con un coefficiente stabilito pari al 4 per cento. Vale a dire, si divide il valore dei risparmi conseguiti nell’anno n per (n-1)*1,04 e si sommano tutti i valori annui.
Il periodo di validità dei risparmi è specifico per ogni intervento e può raggiungere anche i 35 anni (ad esempio negli interventi di isolamento di muri e tetti degli edifici residenziali).

Il kWh cumac unisce una caratteristica fisica, il kWh, con un aspetto finanziario (l’attualizzazione di flussi di risparmi futuri), creando una unità ibrida fisico-economica che rende difficile il confronto tra i risparmi energetici francesi e quelli del nostro schema nazionale, i Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Questi ultimi sono infatti misurati in energia primaria risparmiata ed espressi in tonnellate di petrolio equivalenti (tep); inoltre sono certificate solo le Efficienze Energetiche (EE) già conseguite, pertanto non necessitano né di cumulo né tantomeno di attualizzazione: i TEE sono infatti emessi ogni trimestre, per una durata di 5, 7 o 10 anni (a seconda della natura dell’intervento certificato) in misura pari all’energia risparmiata nel trimestre precedente.
Al termine del triennio l’obiettivo di 54 TWh cumac era stato di poco superato (60 TWh). Tuttavia, giacché la validità dei CEE emessi è pari a due periodi regolatori triennali, gli attori obbligati hanno proseguito le proprie attività, raggiungendo a gennaio 2010 ben 98,2 TWh di EE certificate, ossia il 55,8 per cento in più dell’obiettivo iniziale.


I SOGGETTI PARTECIPANTI AI CEE
Lo schema francese permette l’ottenimento di CEE sia ad attori obbligati che ad attori volontari. Gli attori obbligati sono i venditori dei vettori energetici riportati in Tabella 1 assieme alla relativa ripartizione degli obblighi.

Rispetto al nostro schema nazionale - in cui gli obblighi sono imposti ai distributori di energia elettrica e di gas che hanno oltre 50.000 clienti (14 distributori elettrici e 61 distributori di gas), gli obblighi in Francia sono imposti ai venditori e sono inclusi obblighi anche per la vendita di gasolio, gpl e servizi di riscaldamento e raffrescamento. Vi sono soglie minime al di sotto delle quali non vi sono obblighi (Tabella 2).

In Francia al 31 gennaio 2009 erano registrati presso l’Autorità per l’Energia francese (Commission de Régulation de l’Énergie, CRE) circa 180 venditori di elettricità al dettaglio (di cui 19 a livello nazionale e 160 a livello locale) e 40 venditori di gas al dettaglio (di cui 13 a livello nazionale e 27 locale).
La logica per la quale anche nel meccanismo di CB vigente in Gran Bretagna (che sarà oggetto di un articolo specifico nei prossimi numeri di Nuova Energia) vi sono soglie che evitano ai venditori di elettricità e gas di dimensioni minori di essere sottoposti ad obblighi è quella di rendere più facile, in questa fase delicata di apertura dei mercati alla concorrenza, l’avvio delle attività dei nuovi entranti e il confronto con le aziende incumbent.
Tale preoccupazione ovviamente non si pone nel caso dei fornitori di gasolio domestico, molti dei quali operano da anni su un bacino locale di clienti consolidato. Tuttavia, visto che la dimensione di questi operatori è in alcuni casi estremamente ridotta, questi hanno la possibilità di unirsi in consorzi ai quali demandare i propri obblighi e da cui ricevere una quota di CEE proporzionale ai propri obblighi. Sono stati creati due consorzi: Ecofioul, con circa 1.600 aderenti e 5,4 TWh di obblighi, e Siplec, con circa 140 venditori e 0,25 TWh di obblighi.
Nonostante possano essere richiesti CEE per risparmi derivanti da diversi vettori energetici e contrariamente all’impostazione italiana che contraddistingue i TEE in base alla loro origine (I, II e III tipo a seconda che siano realizzate efficienze di elettricità, gas o altri combustibili diversi dal gasolio per autotrazione), i CEE sono di un unico tipo.
Oltre ai venditori obbligati, possono ottenere CEE anche i seguenti attori volontari:

Persone giuridiche non sottoposte agli obblighi, a condizione che l’attività per la quale richiedono i CEE non rientri nel campo della loro attività principale e non procurino loro un ricavo diretto;

Enti collettivi pubblici (simili alle nostre Comunità Montane) o gruppi di collettività pubbliche che effettuino interventi di EE sia direttamente sia tramite aziende terze (previa stipula di accordi basati su un preciso protocollo di accordo e convenzione che assicura il rispetto della legislazione in materia di contratti pubblici);

Condomini o associazioni per il proprio edificio.

I soggetti, obbligati e non, possono scambiarsi i certificati attraverso una apposita piattaforma di scambio, denominata Emmy. Nel caso in cui i venditori obbligati non ottemperino ai propri obblighi vi sono penalità stabilite da un quadro molto chiaro, ricostruito in Tabella 3.

Il primo valore della penalità (0,02 euro/ kWh cumac) rappresenta quindi per il soggetto obbligato una indicazione del massimo costo che egli dovrà sostenere per ottemperare ai propri obblighi.
Questo riferimento ha alcune analogie con il rimborso tariffario italiano. Infatti, è improbabile che un soggetto obbligato francese acquisti CEE ad un prezzo di borsa (Emmy) superiore al valore della penalità; allo stesso modo, i distributori italiani difficilmente acquisterebbero TEE da terzi sulla piattaforma del Gestore dei Mercati Energetici (GME), se il valore dei TEE superasse il valore del rimborso tariffario (attualmente di 92,22 euro/TEE), poiché cercherebbero piuttosto di sviluppare in proprio interventi con costi più bassi del prezzo di borsa (logica del cosiddetto make-or-buy). Usiamo il condizionale in quanto sinora in Italia il prezzo dei TEE è sempre stato inferiore al rimborso tariffario, ma la situazione potrebbe cambiare con l’entrata in vigore della nuova formula di calcolo del rimborso tariffario definita dalla Delibera EEN 36/08 (parametrizzata in base alla variazione annua della tariffa elettrica monoraria D2 e del gas per il consumatore domestico tipo, nonché del gasolio per autotrazione).


I RISULTATI

I francesi hanno approvato ben 180 schede che si applicano a quasi tutti i settori, raccolte nella Tabella 4.
Da notare, tra parentesi, che è assente l’agricoltura, un settore piuttosto rilevante in Francia. Il numero di queste schede non tragga però in inganno: diverse sono dedicate allo stesso intervento, come si può vedere dalla Tabella 5 che elenca i principali interventi effettuati ad oggi. L’installazione di caldaie a condensazione compare in più schede a seconda che si tratti di una caldaia autonoma o condominiale, oppure che l’edificio sia residenziale o terziario. I risultati complessivi sono illustrati in Tabella 6.
Tra le schede francesi ve ne sono alcune molto interessanti relative a sistemi di riscaldamento a biomassa e all’installazione di caldaie con contratti di manutenzione che vincolano l’installatore a mantenere gli apparecchi al massimo dell’efficienza, o relative ad interventi di formazione (ad esempio per gli artigiani del settore edilizio o per gli autisti dei mezzi pubblici).

La possibilità della libera compravendita di CB tra operatori è una caratteristica comune ai due schemi, francese e italiano, mentre in quello britannico, ad esempio, le transazioni devono essere invece autorizzate dall’Autorità e ve ne sono state pochissime.


Tuttavia, rispetto ai volumi delle transazioni della Borsa italiana dei TEE, i risultati francesi appaiono piuttosto scarsi: a gennaio 2010, meno dell’1 per cento dei CEE sono stati oggetto di compravendita su Emmy e il prezzo, dopo qualche oscillazione, si è attestato a 0,32 centesimi di euro per kWh cumac, ovvero appena il 16 per cento del tetto costituito dalla penalità. Vi sono state punte massime a 0,70 centesimi di euro per kWh cumac (tralasciando il valore di partenza all’avvio di Emmy in gennaio 2008, pari ad 1 centesimo) e punte minime di poco inferiori a 0,30 centesimi. In quasi tutto il 2009 e nei primi mesi del 2010 (con l’eccezione del picco di 0,65 centesimi di euro per kWh cumac del mese di febbraio 2009) il prezzo su Emmy ha tuttavia oscillato entro una banda ristretta tra 0,30 e 0,35 centesimi.
Vi sono almeno tre motivi che possono spiegare questa differenza tra i due sistemi di CB, italiano e francese:

In Francia, molti attori obbligati possono agire direttamente tramite le proprie società controllate o collegate che operano nei servizi energetici per soddisfare le proprie necessità di CEE, pertanto possono gestire le esigenze di CEE all’interno dei propri gruppi; d’altra parte, le loro società di servizi energetici hanno il proprio acquirente interno (cosiddetto cliente captive), per cui non hanno bisogno di offrire i propri CEE al mercato e l’offerta di CEE su Emmy è dunque ridotta.

Sempre in Francia, molti attori volontari hanno sottoscritto apposite convenzioni cedendo i CEE agli attori obbligati in cambio di una riduzione dei costi degli interventi. Pertanto tali CEE non sono stati commercializzati su Emmy: l’effetto è analogo a quello che si aveva in Italia con gli scambi bilaterali, prima dei nuovi obblighi di pubblicizzazione dei prezzi di compravendita.

In Italia abbiamo visto una crescita della domanda e del prezzo di Borsa a seguito dell’abbassamento della soglia dell’obbligo dei distributori (dai 100.000 ai 50.000 clienti finali serviti). I soggetti più piccoli tendono infatti ad acquistare in Borsa poiché gli sforzi organizzativi della realizzazione in proprio di interventi sono piuttosto elevati. I consorzi francesi di venditori di gasolio, Ecofioul e Siplec, hanno invece agito da consolidatori di una domanda che probabilmente si sarebbe rivolta ad Emmy, soddisfacendola tramite interventi realizzati in proprio.


CONCLUSIONI
Riteniamo che l’esperienza francese nell’implementazione di uno schema di CB, pur con un approccio diverso da quello italiano, possa fornirci diversi elementi che meritano attenzione, tra i quali vale la pena evidenziare:

la ricezione positiva degli obblighi di EE da parte dei venditori, che li ha portati in tre anni e mezzo a superare ampiamente gli obiettivi iniziali e a sviluppare la vendita di servizi energetici al posto della tradizionale vendita del solo vettore (obiettivo tra l’altro auspicato dalla Direttiva 2006/32/CE). Tale esperienza è da osservare con attenzione in vista dell’applicazione, stabilita dal D. Lgs 115/08, di obblighi ai venditori anche in Italia;

la creazione di schede nel settore molto importante dei trasporti, con risultati non eccezionali ma comunque interessanti (si consideri che vi sono solo 5 schede, pari al 2,7 per cento del totale);

l’inclusione di obblighi per i venditori di gpl, gasolio per riscaldamento e fluidi termici. Il Ministro per l’Energia Borloo ha inoltre annunciato, per il prossimo triennio, obblighi anche per i venditori di carburante per autotrazione.

Alla luce di questi elementi, riteniamo che sarebbe importante sfruttare l’esperienza francese, sia definendo in Italia gli obblighi per i venditori sia includendo nel nostro schema alcune schede francesi (trasporti, servizi, formazione, caldaie autonome a biomassa, …). Ciò potrebbe permettere di cogliere in Italia nuove rilevanti opportunità di EE, nonché di ravvicinare i due schemi nell’ottica, suggerita dalla Direttiva 2006/32/CE, della creazione di un sistema europeo di Certificati Bianchi.

 
© 2005 – 2024 www.nuova-energia.com